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title: "Solidarietà nella registrazione dei contratti di locazione tra locatore e conduttore. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate."
date: 2016-04-28
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Solidarietà nella registrazione dei contratti di locazione tra locatore e conduttore. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate – in occasione di un convegno tenutosi il 20 aprile scorso – ha risposto ai quesiti formulati dalla Stampa specializzata sulla piena solidarietà, tra locatore e conduttore, relativamente all'obbligo di registrazione e pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione di immobili, anche alla luce delle recenti novità contenute nella legge di Stabilità 2016.

 Come noto, l'art. 1, co. 59, della legge di Stabilità 2016, modifica la normativa civilistica delle locazioni di immobili ad uso abitativo, stabilendo l'obbligo per il locatore di provvedere alla registrazione del relativo contratto di locazione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della stipula[1].

 Sul punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale modifica non ha rilievo e non produce effetti sulla normativa fiscale dei contratti di locazione, secondo cui:  
• tutte le parti contraenti (locatore e conduttore) sono obbligati a richiedere la registrazione del contratto di locazione, redatto mediante scrittura privata non autenticata, (art. 10, co. 1, lett. a, del D.P.R. n. 131/1986);  
• [2] ed entrambi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta dovuta (art. 57, co. 1, del D.P.R. n. 131/1986).

 Sul punto, si ricorda che sia l'obbligo di registrazione del contratto, che il pagamento della relativa imposta grava, altresì, in via solidale, anche nei confronti dell'agente immobiliare, laddove con la propria attività abbia partecipato alla conclusione del contratto (art. 10, co. 1, d-bis e 57, co. 1-bis, del D.P.R. n. 131/1986).

 Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle citate modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016, conferma l'applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista nelle ipotesi di omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione, nonché la possibilità per le parti di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso[3].


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