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title: "Nuova rateizzazione dei debiti fiscali. Conversione in legge del Decreto Legge n. 113/2016 (c.d. “Enti locali”)."
date: 2016-08-05
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Nuova rateizzazione dei debiti fiscali. Conversione in legge del Decreto Legge n. 113/2016 (c.d. “Enti locali”).

E' stata approvata in via definitiva il 2 agosto scorso dal Parlamento con la legge di conversione del Decreto Legge 113/2016 (c.d. "Enti locali") la nuova riapertura dei termini per la rateizzazione dei debiti tributari, in caso di decadenza da precedenti piani di rateazione alla data del 1° luglio 2016.

 Il beneficio viene concesso anche in caso di decadenza, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione derivanti dall'utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (ad esempio, accertamento con adesione).

 La legge è ora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per la successiva entrata in vigore.

 Come noto, per le somme iscritte a ruolo a titolo definitivo (ossia dovute a seguito di accertamenti non più impugnabili)[1], il debitore può richiedere:  
- un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art.19, co.1, del D.P.R. 602/1973);  
- un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità (art.19, co.1-quinquies, D.P.R. 602/1973 e D.M. 6 novembre 2013).

 A seguito della modifica introdotta nel citato Provvedimento, le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione[2], da cui i contribuenti siano decaduti alla data del 1° luglio 2016, possono essere nuovamente rateizzate fino a un massimo di 72 rate mensili (fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori già precedentemente approvati).

 La nuova dilazione viene concessa anche se «all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate».

 La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2016.

 Dal nuovo piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.

 Tale possibilità viene riconosciuta anche nell'ipotesi di decadenza, dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016, dai piani di rateazione concessi a seguito dell'accesso agli istituti deflativi del contenzioso (ad es. adesione del contribuente), o di omessa impugnazione, ai sensi del D.Lgs. 218/1997[3].

 Anche in quest'ultima ipotesi, la richiesta del nuovo piano di rateizzazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. "Enti locali".

 Inoltre, la disposizione interviene sulla regola che consente di richiedere una nuova rateizzazione anche nell'ipotesi in cui, non essendo state pagate cinque rate relative al piano precedente, queste vengano saldate per intero alla data di presentazione della nuova richiesta di rateazione[4].

 In merito, la possibilità di utilizzare questo strumento (accesso alla nuova rateazione con previo pagamento delle cinque rate scadute) viene espressamente riconosciuta anche per le rateazioni che erano state concesse prima del 22 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015)[5].

 Infine, viene aumentato da 50.000 a 60.000 euro l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la rateizzazione viene concessa unicamente se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà.

 In sostanza, quindi, fino ad un importo di 60.000 euro, la richiesta di rateazione è in forma semplificata, ossia senza necessità di fornire ad Equitalia un'ulteriore documentazione attestante la temporanea difficoltà nel pagamento.

 In ogni caso, le novità sopra illustrate saranno efficaci a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2016, di cui ci riserviamo di fornire notizia.


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