---
title: "Sentenza Corte di Cassazione n. 13550/2016. Agevolazione “prima casa” anche per chi costruisce sul proprio terreno. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/20097-sentenza-corte-di-cassazione-n-13550-2016-agevolazione-%E2%80%9Cprima-casa%E2%80%9D-anche-per-chi-costruisce-sul-proprio-terreno"
date: "2026-06-05T09:54:33+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 231

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    02 Settembre 2016

# Sentenza Corte di Cassazione n. 13550/2016. Agevolazione “prima casa” anche per chi costruisce sul proprio terreno.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [Download 1](#)  434Kb  Downloads: **62** circ\_n\_231ZagevolazioniZprimaZcasa.pdf

  pdf [Download 2](#)  1.49Mb  Downloads: **59** circ\_n\_231ZagevolazioniZprimaZcasaZALLEGATO.pdf

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Fiscalità", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Sentenza Corte di Cassazione n. 13550/2016. Agevolazione “prima casa” anche per chi costruisce sul proprio terreno.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/20097-sentenza-corte-di-cassazione-n-13550-2016-agevolazione-%E2%80%9Cprima-casa%E2%80%9D-anche-per-chi-costruisce-sul-proprio-terreno" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/20097-sentenza-corte-di-cassazione-n-13550-2016-agevolazione-%E2%80%9Cprima-casa%E2%80%9D-anche-per-chi-costruisce-sul-proprio-terreno" }, "headline": "Sentenza Corte di Cassazione n. 13550/2016. Agevolazione “prima casa” anche per chi costruisce sul proprio terreno.", "description": "Ribadendo un principio giurisprudenziale, oramai consolidato, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato nella Sentenza n. 13550 depositata il 1° luglio 2016 che, con riferimento alla disciplina delle agevolazioni fiscali "prima casa", risulta applicabile il beneficio anche alle ipotesi di "riacquisto" mediante nuova costruzione. Nel caso di specie, il contribuente, prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto agevolato, aveva venduto l'abitazione acquistata con il bonus "prima casa" e proceduto, nell'anno immediatamente successivo, a costruirne una nuova da adibire ad abitazione principale. L'Agenzia delle Entrate, con un avviso di liquidazione, aveva recuperato le maggiori imposte dovute, poiché riteneva si fosse perfezionata la decadenza dall'agevolazione. Come noto, infatti, i benefici "prima casa" (IVA al 4% o registro al 2%), sono riconosciuti in presenza dei requisiti di cui alla nota II-bis all'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. Il comma 4 della citata nota II-bis disciplina le cause di decadenza dalle predette agevolazioni, ivi compresa l'ipotesi di rivendita dell'abitazione nei primi cinque anni dall'acquisto originario[1]. Tuttavia, la medesima disposizione consente di evitare la decadenza nell'ipotesi in cui, entro un anno dalla vendita, venga acquistata una nuova abitazione, da destinare ad abitazione principale[2]. A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate è concorde nel ricomprendere, nel concetto di acquisto che evita la decadenza dai benefici "prima casa", anche l'ipotesi della costruzione, su un'area di proprietà del contribuente, di una nuova abitazione da adibire a principale[3]. Ora, con la sentenza in esame, la Cassazione ha confermato il suddetto orientamento di prassi, affermando che un'interpretazione di tipo diverso potrebbe creare delle disparità di trattamento tra "chi effettua il reinvestimento del ricavato dalla vendita di un'abitazione acquistandone un'altra e chi, invece, provvede direttamente alla costruzione della nuova dimora su un terreno di sua proprietà". Inoltre, la Suprema Corte, oltre a riconoscere l'applicabilità del beneficio anche alle ipotesi di costruzione della nuova abitazione principale, stabilisce che è irrilevante il momento in cui il terreno sia stato acquistato, ovvero se il contribuente sia già proprietario dell'area o, questa, sia stata acquistata dopo la vendita infraquinquennale della "prima casa"[4]. In sostanza, ciò che conta è che il contribuente realizzi, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, un fabbricato "utilizzabile come abitazione principale", ovvero un'unità abitativa che sia idonea a realizzare il proposito abitativo, che, quindi, anche se non completamente ultimata, possa considerarsi "venuta ad esistenza"[5].", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2016-09-02T10:46:33+02:00", "dateCreated": "2016-09-02T10:46:33+02:00", "dateModified": "2016-09-02T10:46:33+02:00" }
```
