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title: "“Reverse charge” nel settore immobiliare. Nuova Guida ANCE. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 252

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    22 Settembre 2016

# “Reverse charge” nel settore immobiliare. Nuova Guida ANCE.

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In particolare, la Guida, volta ad orientare le imprese del settore nella corretta individuazione ed applicazione del meccanismo, offre un focus sulle singole ipotesi di applicazione del "reverse", ovvero:1) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici[1];2) prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore[2];3) cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione ad IVA[3]. Da un punto di vista operativo, l'inversione contabile comporta che il cessionario/committente è tenuto all'assolvimento dell'imposta, diventando non solo debitore dell'IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore, ma anche il soggetto obbligato al versamento del tributo, derogando, quindi, alle ordinarie modalità di fatturazione. N.B. Dal punto di vista del cedente/prestatore, invece, l'applicazione del "reverse" produce un aumento del credito IVA per il quale è stata riconosciuta la priorità nel rimborso, relativamente al credito che emerge per l'appalto ed il subappalto edile. * * * * * A questo riguardo, in attuazione dell'art. 38, comma 10, del D.P.R. è prevista la possibilità di chiedere il rimborso dei crediti dell'IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria, cioè entro tre mesi dalla data della richiesta. Relativamente alle ipotesi di reverse charge introdotte dalla Legge n. 190/2014 con riferimento ai contratti di appalto richiamati più sopra, ovvero per le produzioni di servizi, di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti o di completamento relative ad edifici, ricordiamo che il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 aprile 2016 (G.U. n. 111 del 13 maggio 2016) ha stabilito di equiparare dette ipotesi a quelle di prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto nel settore edile dal punto di vista del rimborso prioritario entro tre mesi dalla data della richiesta, già a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2016. Restano ferme, anche alla luce delle citate novità, le condizioni per ottenere il rimborso, stabilite dalla normativa di riferimento (art.2 del D.M. 22 marzo 2007), che devono verificarsi contestualmente, quali:• esercizio dell'attività da almeno 3 anni;• eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore a:- 10.000 euro, in caso di rimborso annuale,- 3.000 euro, in caso di richiesta di rimborso trimestrale;• eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. Sempre in tal ambito, si ricorda che il rimborso prioritario del credito IVA viene riconosciuto anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A., che comportano l'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment" – art.17-ter del D.P.R. 633/1972). In ogni caso, resta confermato che il credito IVA derivante dalle operazioni assoggettate al "reverse charge", ovvero alla "scissione dei pagamenti" può essere utilizzato, oltre che a rimborso (prioritario), anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione "orizzontale" o "esterna", mediante Modello F24).", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2016-09-22T17:49:59+02:00", "dateCreated": "2016-09-22T17:49:59+02:00", "dateModified": "2016-09-22T17:49:59+02:00" }
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