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title: "Legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conv. Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 (c.d. “Decreto Fiscale”). Provvedimenti di diretto interesse per l’edilizia. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 313

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    07 Dicembre 2016

# Legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conv. Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 (c.d. “Decreto Fiscale”). Provvedimenti di diretto interesse per l’edilizia.

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Al riguardo, come già noto attraverso la stampa specializzata, il testo è stato convertito nelle Legge 1 dicembre 2016, n. 225 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282, del 2-12-2016 - S.O n. 53, e reca «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» Tra le misure fiscali più importanti per il settore, contenute nel Provvedimento, si segnala: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’abolizione degli Studi di Settore che, dal 2017, saranno sostituiti dai nuovi “indici di affidabilità/compliance” e consentiranno al contribuente di accedere a specifiche premialità fiscali; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’innalzamento a 30.000 euro, rispetto agli attuali 15.000, del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale o trimestrale possono essere presentate in via “semplificata”, ovvero senza dover prestare garanzie fideiussorie; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’estensione della “rottamazione agevolata” anche ai debiti del 2016. Di seguito riportiamo un commento delle misure di più immediato interesse per l’edilizia. Soppressione di Equitalia e misure in tema di riscossione (artt.1, 2, 3) E’ stato confermato lo scioglimento, a partire dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, le cui funzioni vengono riattribuite all’Agenzia delle Entrate, mediante l’istituzione di un Ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione” (art.1). Tale Ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, subentrerà nei rapporti attivi, passivi e processuali delle società di Equitalia ed assumerà la qualifica di “agente della riscossione”. L’istituzione del nuovo Ente non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse, ivi compreso il personale dipendente, provengono dalle società soppresse, attraverso un riassetto partecipativo che verrà interamente attribuito all’Agenzia delle Entrate (attualmente, Equitalia è partecipata per il 51% dall’Agenzia delle Entrate e, per il 49% dall’INPS). Inoltre, gli Enti locali che, sinora, si sono avvalsi dell’attività di riscossione di Equitalia potranno decidere, con propria delibera da adottare a partire dal 1°luglio 2017[1], di avvalersi del nuovo Ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione” per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie di loro competenza (art.2). Risulta inoltre confermata la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni utili all’esercizio delle nuove funzioni di riscossione (art.3). Comunicazioni dei dati ai fini IVA (art.4) L’art. 4, del DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 225/2016 ha introdotto nuovi adempimenti comunicativi in ambito IVA, al fine di combattere l’evasione in tale settore impositivo. In particolare, dal 1° gennaio 2017: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; al posto della comunicazione dell’elenco “clienti-fornitori”, viene prevista una comunicazione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento (cd. “spesometro trimestrale)[2] . Viene stabilito che, in via ordinaria, la suddetta comunicazione, relativa al secondo trimestre, dovrebbe essere inviata entro il 16 settembre e quella dell’ultimo trimestre, dovrebbe essere inviata entro il mese di febbraio; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; introdotta una nuova comunicazione con cadenza trimestrale, relativa ai dati delle liquidazioni periodiche IVA, ivi compresa l’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito[3] . Le suddette comunicazioni dovranno essere trasmesse in via telematica, con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzai delle Entrate. A fronte di tali adempimenti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli esiti dell’esame dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, la coerenza tra i medesimi dati e le comunicazioni inerenti alle liquidazioni periodiche IVA, nonché la coerenza con i versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Qualora, dai controlli dell’Agenzia, risulti un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito (con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e potrà fornire, in merito, i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto richiesto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/1997). Visto che tali adempimenti comporteranno un necessario adeguamento tecnologico delle procedure interne, viene riconosciuto una tantum un credito d’imposta pari a 100 euro, a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, abbiano conseguito un volume d’affari non superiore a 50.000 euro[4] . Per ciò che concerne il regime sanzionatorio legato ai nuovi adempimenti, viene prevista: per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, l’applicazione di una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (con un massimo di 1.000 euro) e la possibilità di ridurre della metà tale sanzione (entro il limite massimo di 500 euro) se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dall’ordinaria scadenza. per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, l’applicazione di una sanzione compresa tra 500 e 2.000 euro. Anche in tale ipotesi, le sanzioni verranno ridotte alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Infine, viene ridefinito il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene fissato nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ciascun anno (per l’IVA dovuta nel 2016, il termine rimane confermato al mese di febbraio 2017). Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (art.6) Estesa anche ai ruoli relativi al periodo d’imposta 2016, la possibilità di accedere alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, originariamente prevista per i carichi inclusi nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015. Viene come noto, la definizione agevolata introdotta dall’art. 6 del DL n. 193/2016, permette di chiudere le pendenze con Equitalia con uno sconto sulle sanzioni dovute e sugli interessi di mora. In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate[5] con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio. La sanatoria si attiverà su istanza presentata dal contribuente/debitore, entro il 31 marzo 2017, mediante l’utilizzo del modello pubblicato sul sito internet di Equitalia, ed entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione dovrà rispondere a tale istanza, comunicando l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze. Inoltre, tra le novità approvate dalla Camera al Provvedimento, viene previsto che il pagamento rateizzato (massimo 5 rate) dovrà essere versato per il 70% dell’importo dovuto nell’anno 2017, mentre il restante 30% nell’anno 2018. A tal riguardo, viene previsto che le singole rate, tutte di pari importo, dovranno essere versate secondo le scadenze così individuate: nell’anno 2017: nei mesi di luglio, settembre e novembre; nell’anno 2018:nei mesi di aprile e settembre. Il mancato, insufficiente, o tardivo, pagamento dell’unica rata, o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il debito, fa decadere dalla dilazione e comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. Sono, comunque, esclusi dalla definizione i carichi relativi, tra l’altro, a: somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna. Viene, invece, estesa la possibilità di utilizzare la nuova tipologia di definizione agevolata anche per le somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazione degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali. Riapertura dei termini della procedura di “collaborazione volontaria (cd. “voluntary disclosure” – art. 7) E’ stata confermata la riapertura dei termini della cd. “voluntary disclosure”, ossia della “collaborazione volontaria” [6], che consente l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero, mediante la loro dichiarazione spontanea all’Agenzia delle Entrate ed il pagamento degli importi dovuti. L’emersione esclude la punibilità di alcuni reati penali-tributari (quali, omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta o infedele, omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA[7]), nonché del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita[8] . In particolare, la procedura è utilizzabile dal 24 ottobre 2016[9] al 31 luglio 2017 e riguarda le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016. Con riferimento ai profili soggettivi, la cd "voluntary disclosure-bis" sarà accessibile solo per coloro che non abbiano già usufruito della precedente procedura nel 2015 (ossia, ex art. 5-quater e ss. del DL 167/90). Tuttavia, il testo approvato con voto di fiducia alla Camera prevede che i contribuenti che hanno aderito alla prima sanatoria (limitatamente ai profili internazioni) potranno far emergere gli investimenti ed i redditi di fonte nazionale non dichiarati. Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni), in un’unica soluzione e senza compensazione, entro il 30 settembre 2017, ovvero in tre rate mensili di pari importo (la prima delle quali da versare entro la medesima data). La collaborazione volontaria può avere ad oggetto anche contanti o valori al portatore. In tali casi, il contribuente deve: rilasciare una dichiarazione, unitamente all’istanza di sanatoria, che attesta l’origine lecita di tali valori, provvedere all’apertura e all’inventario del contenuto di eventuali cassette di sicurezza, in presenza di un notaio, versare i contati e depositare i valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura. Inoltre, il testo approvato dalla Camera introduce la previsione per la quale, si presume, salvo prova contraria, che i contanti e i valori al portatore derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale commesse (e, quindi, da tassare) nel corso dell'anno 2015 e nei quattro precedenti periodi di imposta[10]. Progetto “Studi di Settore 2.0” – I nuovi indici di affidabilità (art. 7-bis) Sono stati previsti, dal 2017, i nuovi “indici di affidabilità/compliance” che sostituiranno gli Studi di Settore e consentiranno al contribuente di accedere a specifiche premialità fiscali. Tali indici verranno individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e, con la loro adozione, sostituiranno integralmente gli Studi di Settore, poiché perderà efficacia la disposizione istitutiva degli stessi, ossia l’art.62-bis del DL 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 427/1993. Viene quindi di fatto avviato, come preannunciato dall’Amministrazione finanziaria nei mesi scorsi[11], il processo di innovazione degli Studi di Settore, che, una volta implementato, consentirà di abbandonare l’utilizzo dello strumento d’accertamento presuntivo. In particolare, il nuovo “indice di compliance”, nelle intenzioni del MEF, sarà un indicatore che fornisce, su scala da 1 a 10, il grado di affidabilità di ogni contribuente e, a sua volta, sarà influenzato e sintetizzerà il valore dei seguenti indicatori (il cui peso sarà differenziato a seconda di alcuni fattori legati all’attività esercitata, primo fra tutti il settore produttivo d’appartenenza): valore aggiunto per addetto, reddito per addetto, ·ricavi per addetto, costi residuali di gestione sui ricavi, durata delle scorte, ·costo del venduto per addetto, valore dei beni strumentali per addetto. Resta fermo, inoltre, che, così come avviene oggi per gli Studi di Settore, anche il nuovo “indice di affidabilità/compliance” sarà articolato e differenziato in funzione dello specifico settore produttivo in cui il contribuente opera e terrà conto delle peculiarità di svolgimento dell’attività produttiva, anche a livello territoriale. Il nuovo strumento verrà messo a punto con gradualità, con una fase di sperimentazione che coinvolgerà dapprima alcune professioni e piccole categorie produttive, per arrivare in futuro ad interessare tutti i settori economici, ivi compreso quello delle costruzioni (per il quale oggi opera lo Studio di Settore WG69U[12]). Cedolare secca – Mancata comunicazione e conseguenze (art. 7-quater) L’art. 7-quater, co. 24, del DL 193/2016, dopo l’iter di conversione nella legge 225/2016, contiene alcune disposizioni sulla cedolare secca, relativamente alle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione della risoluzione o proroga del contratto di locazione. Come noto, tale regime opzionale, introdotto dall’art.3 del D.Lgs. 23/2011, consente, alle persone fisiche, di “sottrarre” il reddito da locazione dall’ordinario prelievo IRPEF, comprensivo delle relative addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un’imposta “secca” del 21% (per i contratti a canone libero) o del 10%, fino al 2017, (in caso di contratti a canone “concordato”), sostitutiva anche dell’imposta di registro e di bollo[12]. In merito, la nuova disposizione contenuta nel DL 193/2016, ha previsto che: in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata validamente espressa l’opzione per la cedolare, non si configura più la revoca dal regime alternativo di tassazione, a condizione che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente, ovvero abbia corrisposto l’imposta sostitutiva alle ordinarie scadenze e compilato l’apposito quadro nella dichiarazione dei redditi (UNICO PF); la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione[13], oggetto di opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dall’evento, comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro. La sanzione è ridotta a 50 euro se la tale comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni. Disciplina dei rimborsi IVA – (art. 7-quater) E’ stato innalzato a 30.000 euro, rispetto agli attuali 15.000, il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale o trimestrale possono essere presentate in via “semplificata”. In sostanza, per ottenere il rimborso di crediti di ammontare pari o inferiore a 30.000 euro, non sarà necessaria né l’apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria. Questa la misura prevista dalla nuova formulazione dell’art 7-quater, co. 32, del DL n. 193/2016, convertito, con modificazioni, nella legge m. 225/2016 che, con una modifica all’art. 38-bis, co. 3, del D.P.R. 633/1972, innalza a 30.000 euro la soglia, originariamente fissata a 15.000 euro, per accedere ai rimborsi IVA senza ulteriori adempimenti. rimborsi fino a 30.000 euro In particolare, per i rimborsi IVA fino a 30.000 euro, il contribuente non deve presentare alcuna dichiarazione o garanzia fideiussoria. rimborsi superiori a 30.000 euro Al fine di ottenere rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, si deve: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prestare una garanzia fideiussoria, in via obbligatoria per i cd. “contribuenti non virtuosi” [14], ovvero in via facoltativa per i cd. “contribuenti virtuosi” [15] La durata della garanzia è pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dall’accertamento[16]; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; presentare il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, ovvero sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2016-12-07T18:22:59+01:00", "dateCreated": "2016-12-07T18:22:59+01:00", "dateModified": "2016-12-07T18:22:59+01:00" }
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