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title: "Acquisto di “case energetiche” (classi A o B): detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA corrisposta. Istruzioni per la detrazione nel 2016. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 14

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    13 Gennaio 2017

# Acquisto di “case energetiche” (classi A o B): detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA corrisposta. Istruzioni per la detrazione nel 2016.

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In base alla bozza del nuovo Modello 730/2017, le relative spese devono essere inserite nel rigo E59 della sezione III C relativa al quadro E (oneri e spese), come indicato anche dalle Istruzioni alla compilazione. Circa le modalità applicative del beneficio, le Istruzioni riportano alcune informazioni, richiamando sostanzialmente quanto già chiarito nelle C.M.18/E/2016 e 20/E/2016, in relazione a: - acquisto di abitazioni e pertinenze Sotto tale profilo, le Istruzioni ribadiscono che l'agevolazione spetta anche per l'acquisto contestuale dell'abitazione energetica e delle sue pertinenze (es. cantina, posto auto, etc), nel medesimo atto, nel quale deve essere data evidenza del vincolo pertinenziale. In sostanza, in tale ipotesi, la detrazione deve essere calcolata assumendo il 50% dell'IVA pagata sull'intero acquisto (comprensivo quindi sia dell'unità abitativa che delle unità ad essa pertinenziali); - cumulabilità con il "bonus edilizia" per l'acquisto di abitazioni ristrutturate Al riguardo, le Istruzioni precisano che:«All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa». Tale espressione deve essere letta in conformità con quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella medesima C.M. 20/E/2016. Infatti, condividendo pienamente quanto sostenuto dall'ANCE, è stato consentito al contribuente che abbia acquistato un'abitazione all'interno di un edificio interamente ristrutturato, di beneficiare sia della detrazione del 50% dell'IVA pagata sull'acquisto, sia del "bonus edilizia" (ossia della detrazione IRPEF del 36%, potenziata al 50% sino al prossimo 31 dicembre 2017, applicabile per l'acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati dalle imprese cedenti) [2]. In tale ipotesi, al fine di evitare ingiustificate sovrapposizioni e nel rispetto del dettato normativo, la cumulabilità dei due benefici opera nel seguente modo: o la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto dell'abitazione in classe energetica A o B opera sull'intero importo dell'IVA dovuta sull'acquisto; o la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta per l'acquisto della medesima abitazione (facente parte di un fabbricato integralmente ristrutturato), opera sul 25% del prezzo d'acquisto, comprensivo solo dell'IVA rimasta effettivamente a carico del contribuente (ossia il restante 50%). L'Agenzia giunge alle stesse conclusioni, anche nel caso di box pertinenziale acquistato contestualmente all'abitazione agevolata con la detrazione del 50% dell'IVA [3]. Per completezza, si ricorda che, accogliendo le istanze dell'ANCE, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso espressamente l'applicabilità dell'agevolazione anche per l'acquisto di abitazioni incisivamente recuperate e con classe energetica A o B, cedute dalle "imprese ristrutturatrici" [4]. * * * * * In ogni caso, tenuto conto che il beneficio è scaduto il 31 dicembre 2016, l'ANCE ha intrapreso, presso le competenti Sedi istituzionali, le più opportune iniziative al fine di ottenere una proroga quantomeno triennale del beneficio (fino al 31 dicembre 2019). Sul tema, sia alla Camera dei Deputati che al Senato sono stati accolti, come raccomandazioni, 2 Ordini del Giorno, con i quali si è impegnato il Governo a valutare l'opportunità di prorogare la misura sino al 2019, evidenziando, come sostenuto dall'ANCE, che la limitazione dell'agevolazione agli acquisti effettuati solo nel 2016 ne restringa fortemente il potenziale impatto positivo [5]. &nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2017-01-13T15:09:45+01:00", "dateCreated": "2017-01-13T15:09:45+01:00", "dateModified": "2017-01-13T15:09:45+01:00" }
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