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title: "Detrazioni fiscali anche con bonifico tramite istituti di pagamento. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 9/E/2017."
date: 2017-01-26
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Detrazioni fiscali anche con bonifico tramite istituti di pagamento. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 9/E/2017.

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.9/E del 20 gennaio 2017 - in risposta ad una consulenza giuridica presentata dall'associazione nazionale degli Istituti di pagamento (ovvero imprese finanziarie non bancarie) – ha chiarito che le detrazioni fiscali, per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, vengono riconosciute anche in caso di bonifico "parlante" effettuato mediante gli Istituti di pagamento (diversi da banche e Poste).

 Come noto, infatti, per poter beneficiare delle suddette detrazioni, il combinato disposto dell'art. 16-bis, co. 9 del TUIR e dell'art. 1, co. 3, del DM 41/1998, prevede l'obbligo di pagamento delle spese detraibili mediante bonifico, dal quale devono risultare: la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA dell'impresa che ha eseguito i lavori[1].

 Tale adempimento è previsto a pena di decadenza dal beneficio[2] .

 Inoltre, ai fini della lotta all'evasione e all'emersione del lavoro nero, dal 1° luglio 2010, è stato introdotto l'obbligo, per le banche e le Poste italiane, di operare una ritenuta d'acconto (ad oggi pari all'8%) sui bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica, agevolati con le detrazioni del "50%" e "65%"[3] .

 Ciò premesso, con il chiarimento contenuto nella R.M. n. 9/E/2017, l'Agenzia delle Entrate precisa che nell'ipotesi in cui il bonifico è completo dei suddetti requisiti, la detrazione fiscale è comunque riconosciuta anche laddove l'istituto di credito che effettua o riceve il pagamento sia un "Istituto di pagamento" (diverso da Banche e Poste)[4].

 Unica condizione richiesta per l'applicabilità dei benefici fiscali è che tali Istituti devono rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento a carico di banche e Poste[5], ovvero devono:

 • versare le ritenute effettuate nei bonifici disposti a favore delle imprese esecutrici di interventi di recupero o riqualificazione energetica;

 • certificare al beneficiario dell'agevolazione l'ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e indicarle nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (insieme ai dati identificativi del destinatario del bonifico);

 • trasmettere, in via telematica all'Amministrazione finanziaria, i dati relativi al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti.


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