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title: "“Rottamazione” delle cartelle esattoriali: scadenza 31 marzo 2017 per l’invio dell’istanza. Legge 1 dicembre 2016, n. 225."
date: 2017-02-23
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# “Rottamazione” delle cartelle esattoriali: scadenza 31 marzo 2017 per l’invio dell’istanza. Legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 313 del 7 dicembre u.s. riguardante i provvedimenti di diretto interesse per l’edilizia contenuti nella **Legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193** recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» **(cd. “Decreto Fiscale”).**

 Come già comunicato l’art. 6 della suddetta legge estende la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (cd. “rottamazione”) anche ai debiti del 2016, con istanza da presentare entro il 31 marzo 2017, mediante il modello pubblicato sul sito internet di Equitalia ([www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it/)), **senza pagamento di sanzioni e interessi moratori**.

 Si tratta di carichi inclusi nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e delle somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali.

 In particolare, **la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi** (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio.

 Sono **ammessi** a tale **procedura**di definizione agevolata anche i **contribuenti** che hanno già **in corso una rateizzazione** del proprio **debito fiscale**, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.

 **Le modalità applicative**

 La **sanatoria** si attiverà su **istanza presentata** dal contribuente/debitore, **entro il 31 marzo 2017**, mediante l’**utilizzo** del **modello specifico** **pubblicato sul sito internet di Equitalia** ([www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it/)), **ed entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione dovrà rispondere a tale istanza, comunicando l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze**.

 Il modello potrà essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati sullo stesso modello, e sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it/).

 **Il pagamento rateizzato (massimo 5 rate) dovrà essere versato per il 70% dell’importo dovuto nell’anno 2017, mentre il restante 30% nell’anno 2018.**

 A tal riguardo, viene previsto che le **singole rate** dovranno essere **versate** secondo le **scadenze**così individuate:

 - nell’anno **2017**: nei mesi di **luglio**(24% del dovuto), **settembre** (23% del dovuto) e **novembre** (23% del dovuto);

 - nell’anno **2018**: nei mesi di **aprile** (15% del dovuto) e **settembre** (15% del dovuto).

 Il mancato, insufficiente, o tardivo, pagamento dell’unica rata, o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il debito, fa decadere dalla rateazione e comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.

 Sul medesimo sito internet di Equitalia sono, altresì, disponibili le **FAQ esplicative** per accedere alla definizione agevolata delle cartelle.

 **Esclusioni**

 Sono, comunque, esclusi dalla definizione agevolata i carichi relativi, tra l’altro, a:

 - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,

 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna.

  **Quadro riassuntivo**

 
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| **Definizione agevolata dei carichi pendenti - Tempistica** |
| entro il **31 marzo 2017** |
| entro il **31 maggio 2017** |
| entro il **30 luglio 2017** |
| entro il **30 settembre 2017** |
| entro il **30 novembre 2017** |
| entro il **30 aprile 2018** |
| entro il **30 settembre 2018** |


## Custom Fields

**N.:** 63

