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title: "Riforma delle sanzioni per il “reverse charge”.Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E/2017."
date: 2017-06-12
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Riforma delle sanzioni per il “reverse charge”.Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E/2017.

**L’Agenzia delle Entrate** ha fornito **chiarimenti sul nuovo regime sanzionatorio collegato alla mancata o erronea applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”)**, in vigore dal 1° gennaio 2016, che interessa anche le operazioni eseguite nel settore edile.

 In particolare, con la **Circolare 11 maggio 2017, n.16/E** è stato illustrato l’ambito applicativo delle nuove sanzioni, di cui all’art.6, commi da 9bis a 9-bis3, del D.Lgs. 471/1997, come modificato, da ultimo, dall’art.15, co.1, lett.f, del D.Lgs. 158/2015[1], differenziato a seconda del tipo di violazione commessa:

 **A) omessa applicazione del "reverse charge" e non assolvimento dell'IVA**

  

 In caso di **omissione**, da parte del **cessionario/committente**, degli “**adempimenti** connessi all’**inversione** **contabile**” (mancata integrazione della fattura e conseguente omesso assolvimento dell’imposta), si applica una **sanzione amministrativa** compresa **fra 500 euro e 20.000 euro** (art.6, co.9-bis, del D.Lgs. 471/1997).

 La **predetta sanzione** amministrativa di base (da 500 euro a 20.000 euro) **viene aumentata nella misura compresa tra il 5% ed il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, nell’ipotesi in cui la medesima operazione non sia stata correttamente contabilizzata**[2];

 **B) erronea applicazione del “reverse charge” con assolvimento dell’IVA**

 **Nell’ipotesi in cui l’IVA è stata comunque assolta, ma il meccanismo di inversione contabile è stato applicato in modo errato, la sanzione è dovuta nella misura compresa tra 250 euro e 10.000 euro** (art.6, co.9-bis1 e 9-bis2, del D.Lgs. 471/1997).

 In particolare, sono state disciplinate **due diverse fattispecie**, che prevedono l’applicazione della citata sanzione:

 -       **nei confronti del cessionario/committente**, qualora il **cedente/prestatore** abbia irregolarmente addebitato l’imposta in fattura, operandone comunque il versamento (operazione soggetta a reverse).

 -       **nei confronti del cedente prestatore**, qualora il **cessionario/committente** assolve in ogni caso l’imposta, applicando erroneamente il meccanismo dell’inversione contabile (operazione non soggetta a reverse).

 Inoltre, **viene prevista una sanzione più grave, in misura proporzionale, dal 90% al 180% dell’imposta, quando l’errore**(applicazione del reverse invece dell’IVA ordinaria e viceversa)**, è determinato da intenti fraudolenti**[3];

 **C) errori nel “reverse charge” per operazioni esenti, non imponibili, escluse**

 Si tratta dell’ipotesi in cui il cessionario/committente applica (per errore) l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad IVA ovvero inesistenti (art.6, co.9-bis3, del D.Lgs. 471/1997).

 In tal caso, viene stabilito che, **in fase di accertamento, dalla contabilità IVA del cessionario/committente devono essere eliminati sia il debito (IVA versata) che il credito (IVA detratta) erroneamente registrati**, neutralizzando, in tal modo, gli effetti dell’errore.

 Tuttavia, è salvaguardato il diritto al recupero dell’imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva o oggettiva) attraverso la nota di variazione[4], ovvero la richiesta di rimborso[5].

 Dal punto di vista generale, rispetto alla previgente disciplina delle sanzioni connesse al “reverse charge”, le novità possono essere valutate in modo favorevole per il contribuente poiché prevedono:

 -       la generale applicazione della sanzione in misura fissa (invece che in misura proporzionale, come stabilito in precedenza);

 -       l’applicazione della sanzione in misura proporzionale (dal 90% al 180% dell’imposta) solo per le violazioni più gravi (intento fraudolento).

 **Si ricorda che le nuove sanzioni si applicano dal 1° gennaio 2016, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti “definitivi” anteriormente al 1°gennaio 2016** (cfr. anche C.M. 4/E/2016).

 **Si ricorda per quel che riguarda il settore delle costruzioni, che il meccanismo dell’inversione contabile applica nelle seguenti ipotes**i[6]:

 -       **prestazioni di servizi,** compresa la prestazione di manodopera, **rese da subappaltatori**, **nei confronti** delle **imprese** che svolgono l’attività di **costruzione** o **ristrutturazione** di immobili, **ovvero** nei confronti dell’**appaltatore principale** o di un **altro subappaltatore**[7];

 -       **cessioni** di **fabbricati** o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente **manifestato** l'**opzione** per l'**imposizione**[8];

 -       **prestazioni** di **servizi** di **pulizia**, di **demolizione**, di **installazione** di **impianti** e di **completamento** relative ad **edifici**[9].

 **L’ANCE sta predisponendo una Guida di approfondimento sul nuovo impianto sanzionatorio connesso alla mancata o erronea applicazione del “reverse charge”, come strumento d’ausilio per le imprese operanti nel settore delle costruzioni.**

 Nel fare riserva di trasmetterla alle imprese, rimaniamo a disposizione e, con l’occasione, porgiamo i migliori saluti.            


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