---
title: "Riforma delle sanzioni per il “reverse charge”.Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E/2017. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/20687-riforma-delle-sanzioni-per-il-%E2%80%9Creverse-charge%E2%80%9D-circolare-agenzia-delle-entrate-n-16-e-2017"
date: "2026-06-05T12:20:41+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 147

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    12 Giugno 2017

# Riforma delle sanzioni per il “reverse charge”.Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E/2017.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [Download1](#)  337Kb  Downloads: **79** circ\_n\_147ZriformaZsanzioniZperZreverseZcharge.pdf

  pdf [Download2](#)  422Kb  Downloads: **96** circ\_n\_147ZriformaZsanzioniZperZreverseZchargeZALLEGATO.pdf

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Fiscalità", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Riforma delle sanzioni per il “reverse charge”.Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E/2017.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/20687-riforma-delle-sanzioni-per-il-%E2%80%9Creverse-charge%E2%80%9D-circolare-agenzia-delle-entrate-n-16-e-2017" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita/20687-riforma-delle-sanzioni-per-il-%E2%80%9Creverse-charge%E2%80%9D-circolare-agenzia-delle-entrate-n-16-e-2017" }, "headline": "Riforma delle sanzioni per il “reverse charge”.Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E/2017.", "description": "L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo regime sanzionatorio collegato alla mancata o erronea applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”), in vigore dal 1° gennaio 2016, che interessa anche le operazioni eseguite nel settore edile. In particolare, con la Circolare 11 maggio 2017, n.16/E è stato illustrato l’ambito applicativo delle nuove sanzioni, di cui all’art.6, commi da 9bis a 9-bis3, del D.Lgs. 471/1997, come modificato, da ultimo, dall’art.15, co.1, lett.f, del D.Lgs. 158/2015[1], differenziato a seconda del tipo di violazione commessa: A) omessa applicazione del "reverse charge" e non assolvimento dell'IVA &nbsp; In caso di omissione, da parte del cessionario/committente, degli “adempimenti connessi all’inversione contabile” (mancata integrazione della fattura e conseguente omesso assolvimento dell’imposta), si applica una sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro (art.6, co.9-bis, del D.Lgs. 471/1997). La predetta sanzione amministrativa di base (da 500 euro a 20.000 euro) viene aumentata nella misura compresa tra il 5% ed il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, nell’ipotesi in cui la medesima operazione non sia stata correttamente contabilizzata[2]; B) erronea applicazione del “reverse charge” con assolvimento dell’IVA Nell’ipotesi in cui l’IVA è stata comunque assolta, ma il meccanismo di inversione contabile è stato applicato in modo errato, la sanzione è dovuta nella misura compresa tra 250 euro e 10.000 euro (art.6, co.9-bis1 e 9-bis2, del D.Lgs. 471/1997). In particolare, sono state disciplinate due diverse fattispecie, che prevedono l’applicazione della citata sanzione: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nei confronti del cessionario/committente, qualora il cedente/prestatore abbia irregolarmente addebitato l’imposta in fattura, operandone comunque il versamento (operazione soggetta a reverse). -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nei confronti del cedente prestatore, qualora il cessionario/committente assolve in ogni caso l’imposta, applicando erroneamente il meccanismo dell’inversione contabile (operazione non soggetta a reverse). Inoltre, viene prevista una sanzione più grave, in misura proporzionale, dal 90% al 180% dell’imposta, quando l’errore (applicazione del reverse invece dell’IVA ordinaria e viceversa), è determinato da intenti fraudolenti[3]; C) errori nel “reverse charge” per operazioni esenti, non imponibili, escluse Si tratta dell’ipotesi in cui il cessionario/committente applica (per errore) l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad IVA ovvero inesistenti (art.6, co.9-bis3, del D.Lgs. 471/1997). In tal caso, viene stabilito che, in fase di accertamento, dalla contabilità IVA del cessionario/committente devono essere eliminati sia il debito (IVA versata) che il credito (IVA detratta) erroneamente registrati, neutralizzando, in tal modo, gli effetti dell’errore. Tuttavia, è salvaguardato il diritto al recupero dell’imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva o oggettiva) attraverso la nota di variazione[4], ovvero la richiesta di rimborso[5]. Dal punto di vista generale, rispetto alla previgente disciplina delle sanzioni connesse al “reverse charge”, le novità possono essere valutate in modo favorevole per il contribuente poiché prevedono: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la generale applicazione della sanzione in misura fissa (invece che in misura proporzionale, come stabilito in precedenza); -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l’applicazione della sanzione in misura proporzionale (dal 90% al 180% dell’imposta) solo per le violazioni più gravi (intento fraudolento). Si ricorda che le nuove sanzioni si applicano dal 1° gennaio 2016, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti “definitivi” anteriormente al 1°gennaio 2016 (cfr. anche C.M. 4/E/2016). Si ricorda per quel che riguarda il settore delle costruzioni, che il meccanismo dell’inversione contabile applica nelle seguenti ipotesi[6]: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore[7]; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione[8]; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici[9]. L’ANCE sta predisponendo una Guida di approfondimento sul nuovo impianto sanzionatorio connesso alla mancata o erronea applicazione del “reverse charge”, come strumento d’ausilio per le imprese operanti nel settore delle costruzioni. Nel fare riserva di trasmetterla alle imprese, rimaniamo a disposizione e, con l’occasione, porgiamo i migliori saluti.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2017-06-12T17:09:05+02:00", "dateCreated": "2017-06-12T17:09:05+02:00", "dateModified": "2017-06-12T18:18:23+02:00" }
```
