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title: "Esenzione IMU sul “magazzino” delle imprese edili. Dichiarazione entro il 30 giugno p.v. Guida Ance alla dichiarazione IMU. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 161

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    26 Giugno 2017

# Esenzione IMU sul “magazzino” delle imprese edili. Dichiarazione entro il 30 giugno p.v. Guida Ance alla dichiarazione IMU.

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In sostanza, in conformità con quanto sostenuto dall’ANCE, è stato confermato che il concetto di “fabbricati costruiti” comprende anche quelli acquistati dall’impresa costruttrice e da questa ristrutturati per la successiva vendita. Si ricorda che l’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato. Inoltre, l’esenzione IMU prevista per l’invenduto delle imprese edili è stata riconosciuta anche agli alloggi costruiti, e non ancora assegnati ai soci, dalle cooperative edilizie (cfr.R.M. 9/DF/2015). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;* * * * * * N.B. A pena di decadenza dai citati benefici, è stato previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, utilizzando l’apposito Modello (e relative Istruzioni)[3]. Si precisa che il Modello attualmente disponibile non tiene conto delle modifiche intervenute dal secondo semestre 2013, con le quali è stata prevista la completa esenzione dall’IMU per l’invenduto delle imprese edili. Al riguardo, si evidenzia che, in mancanza di un Modello aggiornato di dichiarazione IMU, che includa anche l’ipotesi di esenzione per il “magazzino”, le imprese possono attestare il possesso dei requisiti nelle annotazioni poste in calce all’attuale Modello di dichiarazione[4]. In particolare, si ritiene che, nel quadro “caratteristiche” dell’immobile, possa essere indicato il codice n.8 («per i cosiddetti beni merce»), come indicato nella nota 1 al medesimo Modello[5]. Inoltre, nel Modello devono essere indicati i dati catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio. Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione. N.B. La dichiarazione deve essere presentata entro il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta»[6]. In pratica, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2017, per quel che riguarda l’esenzione dall’ IMU per il 2016. In merito, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida alla dichiarazione IMU, con un focus specifico relativo all’obbligo di presentazione per il “magazzino” delle imprese edili. Per completezza, si ricorda che, in caso di locazione di fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita e locati per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo, nel quale l’immobile non viene locato[7] . &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;* * * * * L’ANCE sostiene da tempo l’urgenza di una riorganizzazione del prelievo fiscale locale, improntata alla semplificazione, oltreché ad un reale contenimento della tassazione sugli immobili, che deve basarsi sulla collaborazione e condivisione con le categorie rappresentative del mondo immobiliare. In particolare, si auspica una reale razionalizzazione degli adempimenti necessari alla verifica dei requisiti per accedere all’esclusione da imposizione patrimoniale locale quantomeno per i fabbricati costruiti o ristrutturati per la successiva vendita, già fuori dall’ambito applicativo dell’IMU. Più in generale, tuttavia, l’ANCE da tempo auspica che si giunga: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; all’esenzione integrale dal prelievo IMU/TASI per gli immobili “beni merce” (alla cui produzione e scambio è diretta l’attività delle imprese di costruzioni) o alternativamente -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; all’introduzione di un’imposta unica patrimoniale (IMU o TASI), stabile quanto meno per 3 anni ed integralmente destinata ai comuni per il finanziamento dei servizi (“service tax”), con esclusione da prelievo per gli “immobili merce”&nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2017-06-26T18:10:20+02:00", "dateCreated": "2017-06-26T18:10:20+02:00", "dateModified": "2017-06-28T12:57:50+02:00" }
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