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title: "Agevolazioni “prima casa” anche se l’acquirente già possiede un immobile “inidoneo” all’abitazione. Sentenza Corte di Cassazione 2 Febbraio 2018 n. 2565. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 52

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    06 Febbraio 2018

# Agevolazioni “prima casa” anche se l’acquirente già possiede un immobile “inidoneo” all’abitazione. Sentenza Corte di Cassazione 2 Febbraio 2018 n. 2565.

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Il caso di specie muoveva dall’accertamento emesso dall’AdE nei confronti di due contribuenti che avevano acquistato un immobile fruendo dell’agevolazione “prima casa”, ma risultavano già contitolari di un altro immobile. Contro tale provvedimento i contribuenti hanno proposto ricorso (rigettato sia in primo che in secondo grado) lamentando che l’immobile pre-posseduto, e acquistato senza agevolazione “prima casa”, non poteva essere considerato idonea abitazione in quanto privo dei requisiti igienico-sanitari. Su tale questione si è pronunciata la Suprema Corte che ha accolto il ricorso del contribuente, facendo riferimento al concetto di “idoneità” all’abitazione del bene pre-posseduto, quale discrimine per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” nell’ipotesi di secondo acquisto. Si ricorda, chele condizioni di accesso ai benefici “prima casa”(IVA al 4% o registro al 2%) sono disciplinate dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86[1] e riguardano:- la natura dell’immobile (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9);- l’ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto;- la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;- la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”.  L’attuale normativa, dunque, considera elemento ostativo al riconoscimento del beneficio fiscale la mera pre-possidenza, esclusiva o in contitolarità, di un’altra casa acquistata senza agevolazioni nel territorio del Comune in cui si trova l'immobile da acquistare, o la titolarità su tutto il territorio nazionale, di altra abitazione, o porzioni di abitazione, situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”. N.B. Il requisito dell’inidoneità all’abitazione dell’immobile pre-posseduto quale elemento che consentirebbe al contribuente di fruire dell’agevolazione “prima casa”, in caso di secondo acquisto, non viene espressamente menzionato dalla norma di riferimento. Tuttavia, tale requisito, che è stato oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali (Cass. Sentenza n.18129/2009; Corte Costituzionale Ord. N.203 del 22.06.2011), viene ripreso nella Sentenza in commento. Quest’ultima infatti, cita il principio secondo cui “il concetto di abitazione presuppone il requisito dell’idoneità con la conseguenza che se la casa pre-posseduta non è idonea, la sua presenza non impedirebbe l’ottenimento dell’agevolazione prima casa in occasione di un nuovo acquisto”. Ad avviso della Corte, la pre-possidenza dell’abitazione, acquistata come nel caso di specie, senza agevolazioni e ubicata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che si intende acquistare con l’agevolazione prima casa, rileva solo se il primo alloggio presenta il requisito dell’idoneità abitativa in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni e caratteristiche qualitative) o oggettivo (effettiva inabitabilità). In tal senso, la Corte conclude affermando che “ricorre l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze dell’interessato”. L’orientamento della Cassazione, apre la strada per un ripensamento della normativa e della posizione dell’Agenzia delle Entrate che non considerano l’elemento soggettivo dell’idoneità all’abitazione tra le condizioni per l’accesso ai benefici fiscali per l’acquisto della prima casa.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2018-02-06T17:44:52+01:00", "dateCreated": "2018-02-06T17:44:52+01:00", "dateModified": "2018-02-06T17:44:52+01:00" }
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