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title: "Locazione di immobili a valle del contratto di leasing: profili IVA – R. 3/2018. Risposta n. 3 del 17 settembre 2018 Agenzia delle Entrate."
date: 2018-09-25
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Locazione di immobili a valle del contratto di leasing: profili IVA – R. 3/2018. Risposta n. 3 del 17 settembre 2018 Agenzia delle Entrate.

 

 Con la risposta n. 3 del 17 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato, sotto il profilo della rettifica della detrazione IVA, il caso di una società utilizzatrice in leasing, di immobili a destinazione abitativa (sui quali aveva eseguito anche interventi incisivi di recupero)[1], che aveva concesso a sua volta in locazione i medesimi fabbricati.

 Al riguardo, la società utilizzatrice aveva chiesto conferma del corretto comportamento da seguire, ai fini della detrazione dell’imposta già operata sui canoni di leasing, nell’ipotesi in cui avesse modificato il regime IVA del contratto di locazione (da imponibile - su opzione - ad esente).

 In particolare il quesito riguardava il cambiamento nel regime IVA della locazione sottostante ed in particolare se esso comportasse la rettifica della detrazione IVA sui predetti canoni di leasing.

 Si ricorda, infatti, che la disciplina IVA delle locazioni di immobili prevede un generale regime di esenzione dall‘imposta (tranne specifiche eccezioni), a fronte del quale non è detraibile l’IVA sugli acquisti di beni e servizi che “a monte” si riferiscono all’operazione esente (nel caso di specie, i canoni di leasing)[2].

 Pertanto, in caso di mutamenti nel regime fiscale delle locazioni di immobili (da imponibili ad esenti), la disciplina IVA impone la rettifica della detrazione, che deve essere eseguita se non sono trascorsi dieci anni dall’acquisto o dall’ultimazione dell’immobile (cd. “periodo di osservazione fiscale”)[3].

 Con riferimento ai contratti di leasing, l’Agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di chiarire che «ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione occorre, di regola, fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice. È da tale momento, infatti, che (…) decorre il periodo decennale di “tutela fiscale”» (Circolare 1° giugno 2016, n.26/E) [4].

   Nel caso di specie, la società utilizzatrice non aveva ancora esercitato l’opzione per l’acquisto degli immobili, circostanza che impedisce la decorrenza del termine decennale su cui parametrare la rettifica della detrazione.

 Pertanto, sulla base di tale ragionamento, che tiene conto sia della normativa, sia dei richiamati chiarimenti già forniti su fattispecie analoghe, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la rettifica della detrazione riferita all’IVA assolta sui canoni di leasing, rendendo, di fatto, neutrale per la società istante il mutamento di regime sul contratto di locazione a valle del leasing immobiliare.

  


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