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title: "“Detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”. Risposta Agenzia delle Entrate n. 109 del 18 aprile 2019 sulla cessione del bonus fiscale. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 99

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    06 Maggio 2019

# “Detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”. Risposta Agenzia delle Entrate n. 109 del 18 aprile 2019 sulla cessione del bonus fiscale.

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Si tratta della detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti, introdotta dalla legge di Bilancio 2018[2] (Legge 205/2017), che consente di cumulare il “Sismabonus” e l’“Ecobonus” per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica[3], nella misura unica del: 80% delle spese sostenute, da assumere sino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore 85% delle spese sostenute, da assumere sino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori. In merito a tale “agevolazione cumulata” vengono innanzitutto estesi i chiarimenti forniti con le precedenti Circolari 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018[4], con le quali l’Agenzia è intervenuta per precisare alcuni aspetti legati alla cessione dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni da Ecobonus e Sismabonus, precisando che: in linea generale, può essere effettuata solo una cessione successiva a quella originaria tra beneficiario della detrazione e primo cessionario (per un totale di due sole cessioni complessive), nel novero degli “altri soggetti privati” (che, in aggiunta all’impresa esecutrice degli interventi, possono acquistare i bonus fiscali) rientrano solo i “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione” e tale condizione deve sussistere per entrambe le cessioni. Pertanto, solo in presenza di tale “collegamento”, è possibile acquistare il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni. N.B. Con la Risposta n. 109/2019 (all.), l’Agenzia precisa ora ulteriormente che anche i soci lavoratori dell’impresa edile subappaltatrice, che realizza parte dei lavori energetici ed antisismici agevolati, possono acquistare il credito d’imposta corrispondente alla “detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”, in quanto comunque sono da considerarsi “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”. Pertanto, nel caso di specie oggetto della citata Risposta, la società appaltatrice che ha eseguito i lavori agevolati sul condominio, acquistando il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai singoli condòmini, può procedere ad effettuare le seconda (ed ultima) cessione del credito medesimo direttamente a favore dei soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice. Tali chiarimenti si aggiungono a quelli sinora forniti in merito all’individuazione dei potenziali acquirenti dei bonus ed in base ai quali si considerano “soggetti collegati”, a titolo esemplificativo: - gli altri condòmini, in caso di interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali (CM 11/E/2018); - le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati (CM 11/E/2018); - in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete[5] (CM 17/E/2018); - i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati (CM 17/E/2018); - i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime[6] (CM 17/E/2018); - le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese -o raggruppamento temporaneo di imprese- per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.61/2018); - il consulente (in forma autonoma o società) incaricato dall’appaltatore di fornire valutazioni tecniche sull’intervento da realizzare, quali, ad esempio, studi di fattibilità, diagnosi energetica, relazioni tecniche etc. [7] (Risposta della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo all’istanza di Consulenza giuridica n.915-1/2018 del 10 ottobre 2018, presentata da ANCE Teramo in accordo con ANCE Nazionale). Diversamente, non può considerarsi “soggetto collegato”, e quindi non può acquistare il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni fiscali: - il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della detrazione, in quanto, a parere dell’Agenzia, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito non è ravvisabile nel solo rapporto di parentela[8] (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 56/2018); - il consulente dell’appaltatore in ambito commerciale/amministrativo[9] (es. analisi di mercato, adempimenti del condominio per la cessione del credito).", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2019-05-06T11:36:13+02:00", "dateCreated": "2019-05-06T11:36:13+02:00", "dateModified": "2019-05-06T11:36:13+02:00" }
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