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title: "Sismabonus. Guida dell’Agenzia delle Entrate. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 103

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    06 Maggio 2019

# Sismabonus. Guida dell’Agenzia delle Entrate.

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Come noto, il Sismabonus[1] è la detrazione d’imposta (IRES/IRPEF) riconosciuta per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relativamente a interventi di messa in sicurezza sismica di immobili sia di tipo abitativo che strumentali che siano situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3[2]. La percentuali di detrazione riconosciute variano a seconda del tipo di intervento e sono: 50% della spesa sostenuta per gli interventi di messa in sicurezza statica che non determinano il passaggio di classe sismica inferiore; 70% (75% per gli edifici condominiali) per gli interventi che comportano una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore; 80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione va ripartita in 5 anni e calcolata su un ammontare di spesa complessivo di 96.000 euro. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. Beneficiari della detrazione sono i proprietari degli immobili su cui vengono effettuati gli interventi, ma anche i titolari di diritti di godimento sugli immobili stessi, purché sostengono spese dei lavori. Dal 2018, la Legge 205/2017 (Bilancio 2018) ha incluso tra i beneficiari dell’agevolazione anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe. La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate traccia la disciplina del Sismabonus ripercorrendo anche gli ultimi chiarimenti forniti nei documenti di prassi. Per quanto riguarda il limite di detrazione di 96.000 euro viene ribadito che in esso rientrano, secondo quanto già precisato dalla Risoluzione 147/E/2017, anche le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Vale, infatti, per il Sismabonus quanto già precisato a proposito della detrazione per il recupero edilizio[3] secondo cui “l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati” (es. tinteggiatura, intonacatura, rifacimento dei pavimenti). Per quanto concerne gli interventi ammessi al benefico, la Guida vi include, coerentemente con quanto espresso nella Risoluzione 34/E/2018, anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive purché nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa e sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione. Per l’applicazione della detrazione è necessario che dal provvedimento abilitativo dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. In merito, invece, agli immobili agevolati la Guida ribadisce quanto chiarito nella Risoluzione 22/E/2018[4] circa la possibilità di includere nella detrazione anche le spese relative a interventi antisismici eseguiti su immobili residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente e destinati alla locazione[5]. La Guida fa il punto anche sulla cessione del credito che, come noto, è possibile in caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. A tal riguardo viene citata la Circolare 17/E/2018 che ha esteso anche al Sismabonus le disposizioni contenute nella precedente Circolare 11/E/2018[6] riferita, in particolare, all’Ecobonus. Tale documento, si ricorda, ha limitato la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria e ha chiarito che gli “altri soggetti privati” [7] a cui è possibile cedere il credito, in aggiunta ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (comproprietari, proprietari di altre unità delle stesso edificio o, ad esempio, se i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo, ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari). A proposito della documentazione necessaria per fruire della detrazione per l’acquisto di case antisismiche la Guida indica: l’atto di acquisto dell’immobile; la documentazione da cui risulti; la tipologia di intervento effettuato; la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile; la data di conclusione dei lavori; l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2019-05-06T16:04:58+02:00", "dateCreated": "2019-05-06T16:04:58+02:00", "dateModified": "2019-05-06T16:04:58+02:00" }
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