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title: "Imposta di bollo sui contratti pubblici d’appalto. Precisazioni. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 117

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    06 Giugno 2019

# Imposta di bollo sui contratti pubblici d’appalto. Precisazioni.

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Come tali, pertanto, si poteva ravvisare l’ipotesi di applicare l’imposta di bollo&nbsp;solo sul contratto e non anche, in via autonoma, su tali documenti. In realtà, a parere dell’Agenzia, la modifica normativa non ha inciso sulle regime di applicazione dell’imposta, per cui resta fermo che[2]: i&nbsp;capitolatisono assoggettati ad imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di 16 euro per foglio (che si compone di 4 facciate[3]), in quanto, disciplinando particolari aspetti del contratto (quali, ad esempio, i termini entro i quali devono essere ultimati i lavori, le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore, i modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto), sono riconducibili alle “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti” (art.2 della tariffa, parte I, allegata al DPR. 642/1972); il&nbsp;computo metrico estimativo, in quanto elaborato tecnico la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientra, al pari degli elaborati grafici progettuali, dei piani di sicurezza e dei disegni, tra gli atti individuati assoggettati ad imposta di bollo&nbsp;in caso d’uso[4], nella misura di 0,52 euro per foglio o esemplare (art. 28 della tariffa, parte II, del DPR 642/1972), con un minimo di 1 euro (ai sensi dell’art. 3 co.3, del medesimo DPR). In realtà, nella risposta in commento, l’Agenzia indica 1 euro, come misura dell’imposta da applicare per ogni foglio o esemplare, quando invece il citato art.28 della tariffa, parte II (richiamato espressamente nel chiarimento), fissa a 0,52 euro per foglio, o esemplare, la misura dell’imposta da applicare su tali documenti tecnici (misura da coordinare con l’importo minimo di 1 euro, stabilito, in via generale, dall’art.3, co.3, del medesimo DPR 642/1972). L’Amministrazione ha risposto, altresì, su altre questioni legate, in via specifica, all’imposizione di documenti previsti da procedure utilizzate in virtù della normativa locale, riguardanti in particolare l’applicazione del bollo&nbsp;per: le offerte economiche formulate dagli operatori nell’ambito del “Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Bolzano” (MEPAB), che, al pari di quelle prodotte nel “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MEPA), non devono scontare il bollo&nbsp;se formulate da soggetti che non risultano aggiudicatari della commessa[5]. Sul punto, si evidenzia che il MEPA è il mercato digitale di&nbsp;approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni, che non interessa le procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici,&nbsp;ad eccezione delle attività di manutenzione, per le quali il MEPA può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2016[6]. Pertanto,&nbsp;le offerte presentate nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, al di fuori del MEPA, sono assoggettate ad imposta di bollo&nbsp;sin dall’origine, nella misura di 16 euro per foglio, in quanto&nbsp;atti contenenti dichiarazioni unilaterali, diretti a costituire rapporti giuridici rilevanti fra le parti (art.2 della tariffa, parte I, allegata al DPR. 642/1972); le istanze/dichiarazioni di partecipazione a una procedura di gara, formulate ai sensi della legge provinciale dell’Alto Adige (L.R.17/1993), che non sono assimilabili, ai fini dell’imposta di bollo,&nbsp;alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, per le quali è prevista l’esenzione assoluta dal tributo ai sensi dell’art.14, della Tabella annessa al DPR 642/1972. Trattasi, infatti, non già di una semplice comunicazione di requisiti, ma rappresentano prevalentemente una richiesta effettuata per ottenere un provvedimento, ossia la partecipazione alla procedura di gara. Di conseguenza, devono essere assoggettate all’imposta di bollo&nbsp;nella misura di 16 euro per ogni foglio (art.3, co.1 della tariffa, parte I, allegata al DPR. 642/1972). N.B. Resta comunque fermo che&nbsp;la mancata osservanza delle norme sul bollo&nbsp;non incide sulla ammissibilità e validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’imposta. Per completezza si ricorda, inoltre, che&nbsp;per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche[6],l’imposta di bollo&nbsp;si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento[7][8]. Come chiarito nel passato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario&nbsp;dell’imposta di bollo&nbsp;si riferisce&nbsp;all'atto&nbsp;principale&nbsp;e&nbsp;a quelli,&nbsp;da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio,&nbsp;copia&nbsp;per la&nbsp;trascrizione&nbsp;e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione). N.B. Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt’oggi ancora da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto. In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo&nbsp;è dovuta fin dall’origine. La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)». Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di&nbsp;bollo&nbsp;in modo&nbsp;autonomo&nbsp;(ovvero&nbsp;oltre&nbsp;ai&nbsp;45 euro&nbsp;forfettari), nella misura di&nbsp;16 euro&nbsp;per ogni foglio, il&nbsp;capitolato speciale, l’elenco&nbsp;dei&nbsp;prezzi unitari&nbsp;ed il&nbsp;cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto. &nbsp; * * * * * &nbsp; In conclusione, per una panoramica generale in tema d’imposta di bollo&nbsp;per gli atti relativi ad appalti di opere pubbliche, si allegano alcuni schemi riepilogativi. Imposta di bollo&nbsp;– Atti relativi ad appalti di opere pubbliche[9] schemi riepilogativi Atti soggetti a bollo&nbsp;sin dall’origine nella misura di&nbsp;€ 16 per ogni foglio* (Art.2, Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972) capitolato generale (solo se allegato al contratto. In genere, trattandosi di un atto normativo non è necessario allegarlo al contratto); capitolato speciale; elenco dei prezzi unitari; cronoprogramma; processo verbale di consegna; verbale di sospensione e di ripresa lavori; certificato e verbale di ultimazione dei lavori; determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto; verbale di constatazione delle misure; certificato di collaudo; certificato di regolare esecuzione. &nbsp;&nbsp; Atti soggetti a bollo&nbsp;in caso d’uso**&nbsp;nella misura di&nbsp;€ 16 per ogni esemplare, 100 pagine o frazione (Art.32, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972) giornale dei lavori; libretto delle misure; lista settimanale; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stato di avanzamento; certificato per il pagamento di rate; conto finale dei lavori e relativa relazione. Resta ferma l’applicabilità dell’imposta nella misura fissa di 0,52 euro per gli atti riportati nella tabella seguente. Atti soggetti a bollo&nbsp;in caso d’uso&nbsp;**&nbsp;nella misura di € 0,52 per ogni foglio&nbsp;*&nbsp;o esemplare&nbsp;*** (Art.28, Tariffa, Allegato A, Parte II, D.P.R. 642/1972) elaborati grafici progettuali; piani di sicurezza, previsti al Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche; disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie. *&nbsp;Il foglio si intende composto da quattro facciate (art.5, D.P.R. 642/1972); **Si ha “caso d’uso” quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio per la registrazione (art.2, D.P.R. 642/1972). ***L’importo minimo dell’imposta di bollo&nbsp;è stabilito, in via generale, nella misura di 1 euro (art.3, co.3, D.P.R. 642/1972). &nbsp; &nbsp; Atti e Documenti più ricorrenti nell’attività d’impresa Atti soggetti a bollo&nbsp;sin dall’origine nella misura di&nbsp;€ 16 per ogni foglio* (Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972) atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi; scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti; altre scritture private, redatte in forma di corrispondenza, per le quali la legge prevede la forma scritta a pena di nullità; atti di notorietà; libri e registri sociali cartacei e in forma digitale. Atti soggetti a bollo&nbsp;sin dall’origine nella misura di&nbsp;€ 2 (Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972) estratti di conti che certificano una obbligazione pecuniaria superiore ad € 77,47; ricevute, quietanze e altri documenti recanti addebitamenti e accreditamenti, che certificano una obbligazione pecuniaria superiore ad € 77,47; fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2019-06-06T15:35:14+02:00", "dateCreated": "2019-06-06T15:35:14+02:00", "dateModified": "2019-06-06T15:35:14+02:00" }
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