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title: "Acconto IMU/TASI: scadenza 17 giugno 2019. Dichiarazione IMU: scadenza 1 luglio 2019 Guida Ance alla dichiarazione IMU."
date: 2019-06-12
categories:
  - name: "Fiscalità"
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# Acconto IMU/TASI: scadenza 17 giugno 2019. Dichiarazione IMU: scadenza 1 luglio 2019 Guida Ance alla dichiarazione IMU.

Rammentiamo che **scade il 17 giugno il termine per il pagamento dell’acconto IMU/TASI 2019, mentre scade il 1º luglio il termine di presentazione della dichiarazione per fruire dell’esenzione dall’IMU**, riferita al periodo d’imposta 2018, per gli immobili costruiti e ristrutturati delle imprese edili e rimasti invenduti.

 **N.B.** **Per quanto riguarda l’applicabilità di IMU e TASI sui “beni merce” (aree e fabbricati) delle imprese del settore delle costruzioni, si ricorda che**:

 
- **l’acconto, da versare entro il prossimo 17 giugno è pari al 50% dell’imposta dovuta, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune per il periodo d’imposta precedente**. Il versamento della seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, va eseguito, entro il 16 dicembre 2019, a conguaglio e sulla base delle delibere adottate dai Comuni e pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze;
- **l’IMU è dovuta per le aree fabbricabili, per i fabbricati strumentali[1] con esclusione dei “beni merce”, ossia i fabbricati destinati alla vendita e non locati** (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ) [2];
- **la TASI, invece, è dovuta su tutti gli immobili posseduti dalle imprese, ivi compresi i “beni merce”. Per questi ultimi, l’aliquota base della TASI è stata fissata all'1 per mille, con facoltà dei Comuni di aumentarla al massimo al 2,5 per mille o di ridurla fino ad azzerarla**[3].

 Per i fabbricati (non “beni merce”)[4], la base imponibile è costituita dalla rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%[5], e moltiplicata per specifici coefficienti, rivalutati ai soli fini IMU/TASI[6].

 **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, **applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze**(cfr. anche C.M. 3/DF/2012).

 La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno d’imposizione tenuto conto, altresì, dei seguenti elementi[8] :

 
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

 **Come confermato dalla C.M. 3/DF/2012, il “valore venale in comune commercio” costituisce la base imponibile, ai fini IMU, anche nell’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area**, consistente nella demolizione di un preesistente fabbricato, ovvero di esecuzione, su edifici preesistenti, di interventi di recupero incisivo (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica)[8] .

 L’IMU è dovuta sull’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 **L’aliquota dell’IMU è stabilita nella misura del 7,6 per mille, con facoltà dei Comuni di variazione in aumento o diminuzione in misura pari a 3 punti**.

 **L’aliquota della TASI è stabilita nella misura dell’1 per mille, con la possibilità di maggiorazione dello 0,8 per mille**[9].

 Tali aliquote-base, sia ai fini IMU che TASI, possono essere ulteriormente differenziate, in presenza di specifiche ipotesi stabilite normativamente (ad es. per i fabbricati locati e per le abitazioni di lusso).

 Ricordiamo che **per godere del regime di esenzione per i “beni merce” delle imprese edili è obbligatorio, a pena di decadenza, presentare la dichiarazione IMU, entro il temine del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta».**

 **N.B. Il termine di quest’anno scade il 1° luglio 2019** (il 30 giugno è domenica).

 L’esenzione è estesa anche ai fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (Cfr. R.M. 11/DF/2013), mentre si rammenta che in caso di locazione dell’immobile destinato alla vendita, anche solo per una parte dell’anno, l’IMU è dovuta per l’intero periodo d’imposta, senza esenzione per il periodo residuo[10] .

 **N.B.** Si ricorda, inoltre, **che l’esclusione dall’IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato**.

 Circa il momento dal quale il fabbricato s’intende ultimato, la Corte di Cassazione **ha ravvisato nell’accatastamento del fabbricato il verificarsi della condizione essenziale per considerare lo stesso “ultimato”** ed esistente ai fini dell’imposta locale, a prescindere dalla dichiarazione “ufficiale” di fine costruzione all’Ente locale competente. Quest’ultima, invece, assume valore, agli effetti del tributo comunale, solo se preventiva rispetto all’accatastamento dell’immobile di nuova costruzione[11] .

 Per presentare la dichiarazione IMU è necessario utilizzare **l’apposito Modello** (e relative **Istruzioni**).

 **N.B.** **Si precisa che il Modello attualmente disponibile non tiene conto delle modifiche intervenute dal secondo semestre 2013, con le quali è stata prevista la completa esenzione dall’IMU per l’invenduto delle imprese edili.**

 Al riguardo, si evidenzia che**, in mancanza di un Modello** **aggiornato** di dichiarazione IMU, che includa anche l’ipotesi di esenzione per il “ magazzino”, **le imprese possono attestare il possesso dei requisiti nelle annotazioni poste in calce all’attuale Modello di dichiarazione.**

 In particolare, **si ritiene che, nel quadro “caratteristiche” dell’immobile, possa essere indicato il codice n.8** («per i cosiddetti beni merce»), come indicato nella nota 1 al medesimo Modello[12].

 Inoltre, nel Modello devono essere indicati i dati catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio.

 Resta fermo che la dichiarazione IMU rimane efficace anche per i periodi d’imposta successivi a quello di presentazione, fino alla vendita del fabbricato o all’eventuale destinazione alla locazione.

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 **N.B.** **L’ANCE ha provveduto ad aggiornare la propria Guida alla dichiarazione IMU, con un focus specifico relativo all’obbligo di presentazione per il “magazzino” delle imprese edili.**


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**N.:** 125

