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title: "Cedolare secca nei contratti di locazione commerciale. Risposte Agenzia delle Entrate nn. 340 e 297/2019. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T11:06:47+00:00"
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N. 192

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    06 Settembre 2019

# Cedolare secca nei contratti di locazione commerciale. Risposte Agenzia delle Entrate nn. 340 e 297/2019.

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L’Agenzia delle Entrate, con le&nbsp;Risposte nn. 340 del 23 agosto 2019&nbsp;e&nbsp;297 del 22 luglio 2019, si è espressa&nbsp;in tema di applicabilità del regime agevolato ed opzionale della&nbsp;cedolare secca&nbsp;nell’ipotesi di locazione di immobili commerciali, riconosciuto per il 2019&nbsp;(cfr. art.co.59, della legge 145/2018 – legge di Bilancio 2019)[1]. Come noto, infatti, la legge di Bilancio 2019 prevede&nbsp;la possibilità di optare per l’applicazione di una&nbsp;cedolare secca&nbsp;al 21%, sostitutiva dell’IRPEF (ivi comprese le addizionali regionali e comunali), dell’imposta di registro e di bollo,&nbsp;per i canoni d’affitto di immobili commerciali, per i nuovi contratti conclusi nell’anno 2019. Si tratta, in particolare, di contratti di locazione: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;aventi ad oggetto unità immobiliari accatastate nella categoria C/1 –&nbsp;Negozi e botteghe&nbsp;e di superficie sino a 600 mq (esclusa quella delle pertinenze) e relative pertinenze locate congiuntamente; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in cui il locatore è soggetto IRPEF, non esercente attività d’impresa. Viene esplicitamente prevista, inoltre, l’esclusione dal suddetto regime sostitutivo ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’applicabilità dell’agevolazione nelle&nbsp;seguenti ipotesi: stipuladi un&nbsp;contratto di locazione commerciale&nbsp;nel&nbsp;2019, che prevede la corresponsione di un&nbsp;canone formato sia da una quota fissa, sia da una quota variabile. In particolare, l’importo variabile viene&nbsp;stabilito in percentuale rispetto all’ammontare annuo dei ricavi della società conduttrice[2]&nbsp;(Risposta 340/2019). Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito, innanzitutto, che l’opzione per la&nbsp;cedolare secca&nbsp;sospende la facoltà, per il locatore, di richiedere l’aggiornamento annuale del canone per tener conto dell’inflazione, in base ai dati ISTAT[3]. Nel caso di specie, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, la&nbsp;componente variabile del canone&nbsp;(in base al&nbsp;fatturato&nbsp;dell’attività&nbsp;del&nbsp;conduttore)&nbsp;non è assimilabile&nbsp;ad un&nbsp;aggiornamento annuale&nbsp;dello stesso, per adeguarlo al potere d’acquisto del denaro. Infatti, le&nbsp;variazioni di importo del canone&nbsp;derivano da&nbsp;«clausole contrattuali liberamente concordate&nbsp;dalle parti fin dalla stipula del contratto e ritenute eque per contemperare i diversi interessi dei contraenti». Il&nbsp;contratto, quindi,&nbsp;rientra&nbsp;nel campo di applicazione della&nbsp;cedolare secca. Resta fermo che l’opzione, per essere efficace, deve essere comunicata al conduttore, a cura del proprietario, mediante lettera raccomandata, nella quale deve essere, altresì, contenuta la rinuncia a richiedere l’aggiornamento del canone secondo i dati ISTAT; subentro, da parte degli&nbsp;eredi del locatore, in&nbsp;contratti di locazionead uso commerciale (Risposta 297/2019). Nel caso di specie, i diversi&nbsp;contratti di locazione&nbsp;erano stati&nbsp;stipulati prima del 2019, cosicché&nbsp;l’Agenzia delle Entrate ha&nbsp; escluso l’agevolazione&nbsp;(la normativa di riferimento non ammette la&nbsp;cedolare secca&nbsp;per i contratti già conclusi&nbsp;al 15 ottobre 2018). Per tale motivo, il&nbsp;soggetto deceduto non aveva diritto al&nbsp;beneficio, che&nbsp;non&nbsp;può essere&nbsp;riconosciuto, quindi, neppure&nbsp;a&nbsp;favore&nbsp;degli&nbsp;eredi&nbsp;che&nbsp;subentrano,&nbsp;nel 2019, nei&nbsp;citati contratti. In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria ha ricordato che&nbsp;una&nbsp;delle&nbsp;condizioni&nbsp;per l’applicabilità&nbsp;della&nbsp;cedolare secca&nbsp;per il&nbsp;2019&nbsp;è il&nbsp;verificarsi,&nbsp;per i contratti già in essere, della&nbsp;naturale scadenza&nbsp;della&nbsp;locazione&nbsp;in tale periodo d’imposta. Pertanto,&nbsp;unicamente in tale ipotesi, chiarisce l’Agenzia, l’erede&nbsp;può&nbsp;esercitare&nbsp;l’opzione&nbsp;per l’imposta sostitutiva&nbsp;in sede di proroga del contratto (sempre mediante lettera raccomandata al conduttore)[4]. B. Si ricorda che il regime della&nbsp;cedolare seccaè stato introdotto dal 2011[5]con riferimento all’affitto di abitazioni, e consente di “sottrarre” il reddito da locazione dall’ordinario prelievo IRPEF, per assoggettarlo ad un’imposta “secca” del 21% (per i contratti “a canone libero”) o del 10% (per il biennio 2018-2019, in caso di contratti “a canone&nbsp;concordato”)[6].", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2019-09-06T15:38:21+02:00", "dateCreated": "2019-09-06T15:38:21+02:00", "dateModified": "2019-09-06T15:38:21+02:00" }
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