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title: "Bonus acquisto “prima casa”. Risposte Agenzia delle Entrate nn. 377 e 378 del 10 settembre 2019. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T11:05:42+00:00"
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N. 194

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    20 Settembre 2019

# Bonus acquisto “prima casa”. Risposte Agenzia delle Entrate nn. 377 e 378 del 10 settembre 2019.

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Nel caso di specie il contribuente era già proprietario di un’abitazione nel medesimo Comune e chiedeva di poter usufruire dell’aliquota agevolata per il nuovo acquisto, con l’impegno di vendere la “vecchia” abitazione entro un anno. Come noto, le condizioni di accesso ai benefici “prima casa”(IVA al 4% o registro al 2%) sono disciplinate dall’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86[1] e riguardano: - la natura dell’immobile (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9); - l’ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto; - la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; - la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”. Limitatamente al requisito della non titolarità di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare, però, il comma 4-bis[2] dell’art. 1, nota II-bis della Tariffa sopra citata, consente una deroga. Viene, infatti, permesso al contribuente già titolare di un immobile agevolato, di acquistare, nel medesimo Comune, una nuova abitazione con il bonus “prima casa” purché la “vecchia” venga venduta entro un anno dal nuovo acquisto. La disposizione ha la funzione di favorire i contribuenti nella sostituzione dell’abitazione già posseduta, riconoscendo loro un anno di tempo per l’alienazione dell’immobile da sostituire. Questa condizione, a parere dell’Agenzia delle Entrate è soddisfatta anche se l’immobile pre-posseduto non abbia goduto delle agevolazioni “prima casa” in quanto acquistato anteriormente al 1993[3] ovvero prima dell’entrata in vigore del DL 155/1993 che ha limitato l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle sole cessioni di abitazioni con le caratteristiche “prima casa” effettuate da imprese di costruzioni. A tal riguardo nel caso prospettato, per l’applicazione del comma 4-bis sopra citato, e quindi per poter fruire del bonus in caso di nuovo acquisto nel medesimo Comune in cui è sito il “vecchio” immobile da alienare entro 1 anno, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: - che l’immobile già posseduto sia stato acquistato nel 1990 da società costruttrice e sia l’unico appartamento posseduto nel Comune di residenza; - che al momento dell’acquisto i contribuenti non siano titolari di altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni prima casa; - che l’abitazione si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto; - che entrambi gli immobili (da vendere e da acquistare) siano classificati in categorie diverse da A1, A8 e A9. La Risposta n. 378 ha affrontato il caso del contribuente che chiedeva di sapere se fosse possibile acquistare un’abitazione fruendo dell’agevolazione “prima casa” pur possedendo, nello stesso Comune, un immobile acquistato senza fruire delle agevolazioni, ma locato a terzi. Ad avviso dell’istante il contratto di locazione renderebbe l’alloggio posseduto inidoneo ad essere abitato e quindi consentirebbe di acquistare, nel medesimo Comune, la nuova abitazione fruendo dell’agevolazione. Di diverso avviso è stata l’Agenzia delle Entrate che ha risposto negativamente alla richiesta. Infatti, come sopra precisato, il possesso di un’abitazione nel Comune di residenza in cui si intende effettuare il nuovo acquisto agevolato è condizione ostativa alla fruizione dell’agevolazione. Di per sé, la “verifica del concreto utilizzo” dell’unità abitativa non rientra tra le condizioni richieste dalla norma per l’accesso all’agevolazione, anche se gli immobili agevolati, in quanto “case di abitazione” dovrebbero essere idonei, sulla base di criteri oggettivi, a soddisfare esigenze abitative. Come precisato nella Risoluzione n.86/E/2010, dall’Agenzia delle Entrate, la fruizione dell’agevolazione per un nuovo acquisto pur in presenza di altro immobile può essere ammessa, solo in caso di “assoluta inidoneità dell’immobile all’uso abitativo”[4], come avviene ad esempio in caso di inagibilità. Non rientra, pertanto, tra le ipotesi di inidoneità all’uso abitativo la locazione dell’immobile preposseduto. In tal caso, infatti, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’indisponibilità dell’abitazione è meramente giuridica, e legata ad un atto dipendente dalla volontà del proprietario.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2019-09-20T14:17:58+02:00", "dateCreated": "2019-09-20T14:17:58+02:00", "dateModified": "2019-09-20T14:17:58+02:00" }
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