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title: "Manovra 2020. Ritenute e compensazioni negli appalti e nei subappalti. Decreto Legge “Fiscale” 26 ottobre 2019 n. 124. Gazzetta Ufficiale n. 252/2019. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 229

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    29 Ottobre 2019

# Manovra 2020. Ritenute e compensazioni negli appalti e nei subappalti. Decreto Legge “Fiscale” 26 ottobre 2019 n. 124. Gazzetta Ufficiale n. 252/2019.

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In deroga al sistema della compensazione, si prevede che in tutti i casi in cui un committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti impiegati nei lavori venga effettuato dal committente, laddove questi sia un sostituto di imposta residente nel territorio dello stato ai fini delle imposte sui redditi[1]. Il meccanismo, nella sostanza, prevede che, 5 giorni prima della scadenza del versamento mensile delle ritenute dovute (cioè entro l’11 di ogni mese) l’appaltatore/subappaltatore deve: mettere a disposizione del committente la provvista necessaria per effettuare il versamento delle stesse al suo posto, tramite bonifico su conto corrente postale/bancario specificatamente indicato; trasmettere tramite PEC l’elenco nominativo dei lavoratori, con dettaglio delle ore lavorate nel mese precedente per l’opera appaltata. &nbsp; Il committente, da parte sua, esegue il versamento mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione, e ha l’obbligo di comunicare al proprio fornitore l’avvenuto pagamento per suo conto. Laddove il committente non proceda al pagamento, il fornitore deve comunicare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate. N.B. Se, entro il termine di versamento della provvista, l’appaltatore/subappaltatore ha già maturato corrispettivi non ancora liquidati, lo stesso può chiedere al committente di decurtare l’importo delle ritenute da quanto a lui dovuto. N.B. Qualora, invece, l’appaltatore/subappaltatore non provveda a rendere disponibili le somme necessarie al versamento o le informazioni necessarie all’effettuazione dello stesso, il committente deve sospendere il pagamento del corrispettivo all’impresa. Dalla scadenza del versamento delle ritenute all’Erario, l’appaltatore/subappaltatore ha 90 giorni di tempo per rendere disponibili le somme necessarie al pagamento, comprensive delle sanzioni e degli interessi[2]. Superato tale ultimo termine, il committente ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inadempimento da parte dei propri fornitori. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici rimangono responsabili della corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute (ossia delle trattenute al lavoratore), mentre il committente è responsabile del versamento delle stesse, entro l’ammontare dei bonifici ricevuti dai propri fornitori[3]. N.B. Sono previste soglie dimensionali minime delle imprese che, su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti. Nello specifico, si tratta degli appaltatori/subappaltatori, che nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza: risultino in attività da almeno 5 anni, ovvero, abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a Euro 2 milioni; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti, o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. &nbsp; Le norme attuative procedimentali saranno successivamente indicate da provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate. N.B. Come norma di chiusura, inoltre, viene previsto che le imprese appaltatrici/subappaltatrici non possono versare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi per i dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere, mediante la compensazione con propri crediti fiscali. * * * * * Seppur con l’obiettivo di combattere l’evasione in tema di versamento delle ritenute per il lavoro dipendente, la disposizione è fortemente negativa sotto un duplice profilo. Da un lato, l’introduzione di tale meccanismo aggrava pesantemente la gestione amministrativa delle commesse, lungo tutta la filiera dei soggetti coinvolti nell’attività edile: dal committente (privato o pubblico) fino al subappaltatore o subfornitore, rischiando di paralizzare l’esecuzione dei contratti. Problema reso più evidente dalla tipicità dell’attività edilizia, che vede le imprese impegnare i propri lavoratori in più appalti anche nel corso dello stesso mese. Ancor più gravi, inoltre, appaiono le conseguenze sotto il profilo finanziario, laddove viene sottratta liquidità alle imprese per il pagamento “cash” delle ritenute, adempimento sinora espletato attraverso la compensazione con i crediti fiscali. N.B. Per questo l’ANCE, anche durante l’iter di conversione in legge del decreto legge, reitererà le azioni già intraprese con tutte le principali sigle del mondo immobiliare per chiedere l’abrogazione totale della disposizione. * * * * * I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni. Cordiali saluti.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2019-10-29T15:00:32+01:00", "dateCreated": "2019-10-29T15:00:32+01:00", "dateModified": "2019-10-29T15:00:32+01:00" }
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