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title: "Imposte di Registro ed Ipo-Catastali nelle vendite giudiziarie di immobili. Risposta Agenzia Entrate n. 442/2019"
date: 2019-11-11
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Imposte di Registro ed Ipo-Catastali nelle vendite giudiziarie di immobili. Risposta Agenzia Entrate n. 442/2019

L’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.442 del 29 ottobre 2019 – di seguito ad un’istanza d’interpello sull’applicabilità o meno del beneficio dell’imposta di Registro ed Ipo-Catastale in misura fissa (ciascuna pari a 200 euro) per i trasferimenti immobiliari effettuati fino al 30 giugno 2017, a favore di imprese e nell’ambito di aste giudiziarie o procedure analoghe, a condizione che i fabbricati siano rivenduti nei cinque anni successivi – ha confermato la tesi proposta dalla società istante (che aveva acquistato un immobile nel 2016).

 Come noto, l’art.16 del D.L. 14 febbraio 2016, n.18, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 aprile 2016, n.49, (cd. “DL Banche ”)[1] prevedeva la detassazione, ai fini delle imposte d’atto, dei trasferimenti immobiliari avvenuti nell’ambito di aste giudiziarie a seguito di procedure di espropriazione immobiliare o di procedure fallimentari[2] .

 N.B. In particolare, gli acquisti di immobili effettuati all’asta dal 16 febbraio 2016 al 30 giugno 2017 sono stati agevolati con l’applicazione delle imposte di Registro e delle Ipo-Catastali in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) in favore degli acquirenti:

 
- persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, in possesso dei requisiti “prima casa” (ai sensi della nota II-bis all’art.1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986);
- esercenti attività d’impresa, a condizione che la rivendita dello stesso fabbricato avvenga entro cinque anni dall’acquisto [3].

 In caso di mancata rivendita entro il quinquennio, le imposte d’atto (Registro ed Ipo-Catastali) sono dovute nella misura ordinaria, con l’applicazione della sanzione amministrativa del 30%, nonché degli interessi di mora (art.55, co.4, del D.P.R. 131/1986 – TUR).

 Al riguardo, nella Risposta 442/2019 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità del beneficio a favore di un’impresa acquirente di un immobile all’asta nel 2016, per la quale opera l’estensione del limite temporale di rivendita del fabbricato, fissato in cinque anni dal trasferimento.


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