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title: "DDL di bilancio 2020. Avvio dell’esame al Senato. Norme fiscali di interesse per il settore. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T11:07:50+00:00"
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N. 243

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    14 Novembre 2019

# DDL di bilancio 2020. Avvio dell’esame al Senato. Norme fiscali di interesse per il settore.

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La “sessione di bilancio” si è aperta al Senato con l’assegnazione del provvedimento e lo svolgimento di un ciclo di audizioni preliminari all’esame a cui ha partecipato anche ANCE. In seguito all’acquisizione dei pareri delle altre Commissioni parlamentari la Commissione Bilancio ha, quindi, avviato l’esame, in sede referente, martedì 12 u.s. Tra le norme fiscali del testo di maggior interesse, in particolare, si evidenziano le seguenti: viene stabilita la sterilizzazione dell’aumento previsto per il 2020 dell’aliquota IVA ordinaria dal 22% al 24,2% e di quella ridotta dal 10% all’11,5% e sono rimodulati gli aumenti dell’IVA previsti dalla Legge di bilancio 2019 per il 2021 e 2022 (IVA ridotta all’11,5 % per 2020 e 2021; IVA ordinaria al 24,1% per il 2020 e al 24,5% per il 2021) (art.2); viene disposta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 50% ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arte e professioni (art.3); viene messa a regime la riduzione al 10% dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai contratti di locazione a canone concordato di immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 3 del DLgs 23/2011 (art. 4); vengono prorogate per l’anno 2020 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia (65% e 50%) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (art.19); vengono prorogati al 2020 il cd. superammortamento, che consente di maggiorare a fini fiscali (del trenta per cento) il costo degli investimenti beni materiali strumentali nuovi e il cd. iperammortamento, che consente di maggiorare ai fini fiscali (dal 50 al 170 per cento a seconda dell’investimento) il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale. Viene, altresì, riconosciuto un credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2022, alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, pari al 10 per cento delle spese (art.22); viene prorogato al 2020 l’applicazione della disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (art.23); viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (art.24); viene introdotto un “bonus facciate” , ovvero viene prevista la detraibilità ai fini IRPEF del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (art.25); viene previsto un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 della cd. Nuova Sabatini, misura volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un contributo statale (30%) in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti stessi. La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” è del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate. Una ulteriore riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale (art.26); viene ripristinata l'applicazione del trattamento fiscale agevolato istituito dall’articolo 1 del DL n. 201/2011, denominato aiuto alla crescita economica (ACE), che spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva (art.30); vengono stanziati 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici. Le modalità attuative saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'Economia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro il 30 aprile 2020 (art.31); viene disposto che la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo delle Zone Economiche Speciali (ZES), sia regionali che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo. Viene, inoltre, esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta concesso per gli investimenti nelle ZES (art.36); viene modificato l’art.15 del DPR 917/1986-TUIR con l’introduzione, a decorrere dal periodo di imposta 2020, di una soglia di reddito oltre la quale le detrazioni Irpef relative a oneri di spesa, riconosciute nella misura del 19% si azzera con gradualità. Nello specifico, la suddetta detrazione spetta: a) al 100%, qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Per gli oneri relativi a interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui contratti per l’acquisto e per la costruzione dell’abitazione principale, la detrazione compete nell’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. Viene previsto, inoltre, che, per fruire delle detrazioni IRPEF pari al 19% gli oneri devono essere pagati con versamento bancario o postale, oltre al bonifico bancario o postale, oppure attraverso carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (artt. 75 e 85); viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni sia agricoli sia edificabili, posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima e a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva pari all’11% dell’intero valore rivalutato delle aree. Tale imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2020 (art. 89); viene prevista, a decorrere dal 2020, l’abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI), e viene ridisciplinata l’imposta municipale propria (IMU). Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell’abitazione principale o assimilata. Fino al 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall’IMU. L’aliquota di base è fissata allo 0,86% e i comuni, a decorrere dall’anno 2021, possono diversificare le aliquote esclusivamente nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF(art. 95); viene introdotta una riforma della riscossione degli enti locali. In particolare, viene disposto che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente; viene introdotto, anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; viene prevista la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo (art. 96). Nel fare riserva di mantenerVi informati sull’iter di approvazione del DDL in questione, cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2019-11-14T15:32:35+01:00", "dateCreated": "2019-11-14T15:32:35+01:00", "dateModified": "2019-11-14T15:32:35+01:00" }
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