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title: "Decreto Fiscale n. 124/2019. Norma riscritta in tema di ritenute sul lavoro dipendente. Iter di conversione in legge."
date: 2019-12-03
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  - name: "Fiscalità"
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# Decreto Fiscale n. 124/2019. Norma riscritta in tema di ritenute sul lavoro dipendente. Iter di conversione in legge.

Nel corso della discussione parlamentare del Disegno di legge di conversione del DL 124/2019 (cd. Decreto Fiscale), approvato in prima lettura dalla VI Commissione Finanze della Camera, è stata riscritta integralmente la norma contenuta nell’art. 4 (già commentata nella nostra circolare n. 229 del 29 ottobre u.s.) a proposito del nuovo meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito di appalti e subappalti.

 N.B. Rispetto al testo iniziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, introduceva un meccanismo di sostituzione nel versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito degli appalti e subappalti, sia pubblici che privati, le modifiche apportate in Commissione, se da un lato eliminano l’inversione del pagamento delle ritenute in capo al committente, dall’altro impongono nuovi e gravosi obblighi sia in capo agli appaltatori/subappaltatori che in capo ai committenti.

 In particolare, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene previsto che nell’ambito dei contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, al ricorrere di determinate condizioni, il committente deve richiedere alle imprese esecutrici (appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

 Questo obbligo sussiste, quando:

 a) oggetto del contratto siano opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad impresa;

 b) si tratti di contratto d’appalto, subappalto, affidamento a terzi consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzato da:

 1. prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,

 2. utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso o ad altro soggetto a lui riconducibile in qualunque forma.

 N.B. A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

 Viene quindi introdotto l’obbligo, entro i 5 giorni successivi al versamento delle ritenute, di trasmettere le suddette deleghe di versamento con l’elenco nominativo di tutti i lavoratori coinvolti nell’opera o servizio nel mese precedente, con dettaglio delle ore di lavoro prestate nell’esecuzione dell’opera o servizio, l’ammontare della retribuzione corrisposta in relazione alla prestazione e il dettaglio delle ritenute eseguite.

 N.B. In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

 In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi, sono irrogate sanzioni fino al 30% dell’importo non versato delle ritenute.

 N.B. Vengono, inoltre, riviste, rispetto al testo iniziale, anche le soglie dimensionali minime delle imprese che, su opzione, possono avvalersi delle ordinarie procedure di versamento delle ritenute applicate ai propri dipendenti.

 Nello specifico, si tratta degli appaltatori/subappaltatori, che nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza:

 
1. risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

 N.B. Per ciò che riguarda la possibilità di compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi, questa viene garantita alle imprese per cui ricorrono le condizioni sopradette (ad esempio, più di 3 anni di esercizio dell’attività e assenza di cartelle di importo superiore a 50.000 euro).

 Viceversa, per quelle che non sono in esercizio da più di 3 anni o che abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 euro, la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi continua ad essere vietata.

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 In attesa di fornire comunicazioni definitive sulla conversione in legge del Decreto n. 124/2019 e sulla sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rimaniamo a disposizione e, con l’occasione, porgiamo i migliori saluti.


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