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title: "DDL di Bilancio 2020. Riammissione dello sconto in fattura per l’Ecobonus condomini."
date: 2019-12-13
description: "Facciamo seguito alla nostra circolare n.  263 di ieri con cui abbiamo dato notizia dell’abrogazione dello sconto sul corrispettivo in fattura nell’ambito della disciplina Ecobonus/Sismabonus intr"
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# DDL di Bilancio 2020. Riammissione dello sconto in fattura per l’Ecobonus condomini.

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 263 di ieri con cui abbiamo dato notizia dell’abrogazione dello sconto sul corrispettivo in fattura nell’ambito della disciplina Ecobonus/Sismabonus introdotto nell’iter di approvazione del DDL di Bilancio 2020.

 Al riguardo siamo ora ad informare che **nella seduta notturna dell’11 dicembre scorso la Commissione Bilancio del Senato ha reintrodotto lo sconto in fattura per i lavori di risparmio energetico di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati** **limitatamente alle parti comuni di edifici condominiali**. Solo in tali casi il beneficiario dell’Ecobonus potrà scegliere di non fruire direttamente dell’agevolazione o di cederla, ma di optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore degli interventi.

 Questa modifica segue l’approvazione di una precedente proposta emendativa che aveva, come anzidetto, invece, eliminato totalmente la misura abrogando i commi 1, 2, 3 e 3-ter dell’art. 10 del DL 34/2019[1] (cd. Decreto Crescita).

 Pertanto, attualmente, **ferma restando l’abrogazione suddetta**, con **questa ultima modifica, quindi, viene previsto che lo sconto in fattura, a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto unicamente in caso di Ecobonus per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello** di cui al DM 26 giugno 2015 **effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali e di importo pari o superiore a 200.000 euro.**

 Lo sconto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, sarà rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in **cinque quote annuali di pari importo**.

 Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

 **N.B.** **Lo sconto continua, dunque, ad essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l'involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e che interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio**.

 Di fatto, **l’eliminazione dello sconto in fattura riguarda tutti gli interventi da Sismabonus e quelli da Ecobonus effettuati sulle singole unità, per i quali tuttavia continua a essere possibile la cessione del credito di imposta, in alternativa alla fruizione diretta**.

 Il Disegno di Legge di Bilancio 2020 deve ora essere esaminato dall’Aula del Senato, per poi passare alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.


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