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N. 268

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    19 Dicembre 2019

# Decreto Legge “Fiscale” n. 124/2019: ritenute e compensazioni negli appalti. Approvazione definitiva al Senato.

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In particolare, su questo tema va precisato che il testo iniziale del Decreto Legge aveva introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un meccanismo oneroso di sostituzione nel versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito degli appalti e subappalti, sia pubblici che privati[1], mentre nel corso dell’iter di conversione questo meccanismo è stato eliminato, anche se sono stati introdotti nuovi onerosi obblighi sia in capo agli appaltatori/subappaltatori, che in capo ai committenti. Su tali norme l’ANCE si è tempestivamente attivata in corso d’esame per rappresentarne le problematiche applicative (si veda, al riguardo, in particolare, lettera del Presidente di Ance Padova del 15 novembre u.s.). * * * * * N.B. Nel testo riformulato, in particolare il co.1 dell’art. 4 del Decreto Legge stabilisce che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali. Viene, quindi, previsto che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie devono trasmettere al committente entro i 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute: le deleghe di pagamento l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con: il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente. In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/subappaltatore/affidatario, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate. N.B. Gli obblighi sin qui delineati (cfr. commi da 1 a 3 dell’art. 4), non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti: risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione. &nbsp; N.B. Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali. Tale possibilità è esclusa per tutte quelle a cui si applica il meccanismo previsto dai primi tre commi dell’art.4. Per esemplificare: nel caso di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell’art.4 e che sono in esercizio da più di 3 anni e che non abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 euro, la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi è ammessa. Viceversa, la facoltà di compensazione è vietata per quelle imprese per le quali, sempre al ricorrere delle condizioni previste dal co.1, dell’art.4, non sussistono i requisiti di esclusione (ad esempio, esercizio dell’attività da meno di 3 anni e sussistenza di cartelle di importo superiore a 50.000 euro). * * * * * Segnaliamo infine che nel corso dell’iter di conversione è stato accolto dal Governo l’ordine del giorno n. 77, testo riformulato in seduta (a firma dell’On. Frassini del Gruppo Lega) che impegna l’Esecutivo, come auspicato dall’ANCE, a valutare l’opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo dirette ad eliminare l’obbligo di F24 per singolo committente e a rendere possibile la compensazione delle ritenute con i crediti fiscali. &nbsp; * * * * * Facendo riserva di nuove comunicazioni al riguardo, confermandoci a disposizione, porgiamo i migliori saluti.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2019-12-19T17:53:25+01:00", "dateCreated": "2019-12-19T17:53:25+01:00", "dateModified": "2019-12-19T17:53:25+01:00" }
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