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N. 271

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    20 Dicembre 2019

# Decreto Legge Fiscale n. 124/2019: approvazione definitiva. Misure di interesse per il settore edile: precompilata IVA, imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

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Contrasto alle indebite compensazioni (Art 3) Il provvedimento contiene una disposizione in tema di contrasto alle indebite compensazioni. L’art. 3 del decreto legge, infatti, uniforma la disciplina della compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalle imposte sui redditi con quella relativa alla compensazione dei crediti IVA. N.B. Infatti, con una modifica dell’art.17 del Dlgs 241/1997 viene stabilito che anche la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui dovrà essere fatta dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dall’istanza da cui emerge il credito. Tale disposizione si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta 2019. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile utilizzare liberamente in compensazione “orizzontale”[1] i crediti derivanti dalle imposte sui redditi, superiori a 5.000 euro, ma sarà necessario attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale con l’apposizione del visto di conformità. Il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi è, si ricorda, il 30 novembre (non più il 30 settembre) dell’anno successivo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione. Resta fermo, che per la compensazione “orizzontale” dei crediti di importo inferiore a 5.000 euro non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e il loro utilizzo in compensazione potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo al periodo di imposta in cui è sorto il credito. La disposizione stabilisce, inoltre, che anche per i soggetti non titolari di partita IVA, sussiste l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate, il modello F24 in via telematica. Al fine di contrastare le indebite compensazioni la norma prevede, inoltre, una procedura di cooperazione rafforzata tra Agenzia delle Entrate, Inps, e Inail, per cui entrambi gli enti potranno inviare all’Amministrazione finanziaria segnalazioni qualificate relative a compensazioni che presentano profili di rischio. Infine, viene previsto un regime sanzionatorio per i tentativi di indebita compensazione, da applicare nei casi in cui, a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili. In queste ipotesi, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto interessato e si applica una sanzione pari al 5% dell’importo fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori. Resta fermo che l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni. Precompilata IVA (Art 16) La disposizione di cui all’art. 16 del testo del Decreto Legge prevede che, in via sperimentale, per le operazioni IVA effettuate a partire dal 1 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti passivi IVA, in un’area del sito dedicata, le bozze precompilate dei registri IVA (fatture emesse e fatture degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/1972) e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. A partire dal 2021 verrà elaborata la bozza della dichiarazione annuale IVA. Con una modifica apportata presso la Commissione Finanze della Camera è stato stabilito che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art 17) Con l’art. 17 del Decreto Legge viene stabilito che in caso di ritardato, omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate, dal 1 gennaio 2020, tramite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica in via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta comprensiva della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13 co.1, del Dlgs 471/1997[2] (pari, ad esempio, al 30% dell’importo per i pagamenti con ritardo superiore a 90 giorni) ma ridotta di un terzo, e con aggiunta degli interessi. Viene, inoltre, stabilito che se il contribuente non provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia iscrive a ruolo gli importi non versati. Si ricorda, che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo[3]. Con una modifica apportata nel corso dell’iter di conversione è stato inoltre stabilito che per semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, per importi dovuti non superiori di 1.000 euro annui, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con 2 versamenti con cadenza semestrale: il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. Modifiche all’art. 96 del TUIR (Art 35) L’art. 35, modifica l’art. 96 del TUIR (DPR 917/1986) in tema di limiti alla deducibilità degli interessi passivi, nella parte in cui stabilisce l’esclusione dall’ambito operativo della norma per gli interessi passivi relativi a prestiti contratti da società di progetto allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. Come noto, l’art. 96 del TUIR detta disposizioni limitative in tema di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, stabilendo la regola generale per cui gli stessi risultano deducibili solo entro un ammontare massimo, pari al 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) di periodo. Il comma 8 dell’art. 96, del DPR 917/1986 ammette però la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a prestiti, contratti per finanziare “progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine”, che non siano garantiti né da beni appartenenti al gestore diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso, né da soggetti diversi[4]. L’art. 96 prevede, inoltre, che sono interamente deducibili gli interessi passivi che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e rimborsati solo con i flussi generati da esso. L’art. 35 del Decreto fiscale interviene su questi aspetti per chiarire che: i “progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine” citati dalla disposizione del TUIR sono quelli a cui si applicano le disposizioni della Parte V del Dlgs. 50/2016, ovvero le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; in caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto, sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi a prestiti stipulati dalla società anche se assistiti da garanzie diverse da quelle previste al comma 8 dell’art. 96, utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici concernenti contratti di concessione e di partenariato pubblico privato. Compensazione debiti/crediti verso la PA e “rottamazione ter” (art.37) Il provvedimento contiene, inoltre, una disposizione volta a prorogare, anche per gli anni 2019 e 2020 la possibilità per le imprese di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti vantati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. In particolare, la possibilità riguarda i carichi affidati agli agenti per la riscossione entro il 31 ottobre 2019 e, per la compensazione, resta ferma la necessaria acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima Amministrazione pubblica attraverso la specifica piattaforma di certificazione dei crediti. Sempre ai fini della compensazione, inoltre, è necessario che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Viene, inoltre, posticipato, dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e rientranti nella cd. Rottamazione-ter di cui al DL 119/2018[5]. La proroga riguarda, in particolare, le seguenti scadenze: il termine per il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata, delle somme dovute per l’adesione alla cd. rottamazione-ter [6] il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, delle somme residue dovute per la cd. rottamazione-bis[7] il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, di quanto dovuto dai soggetti aderenti alla rottamazionebis, originariamente esclusi dalla rottamazione ter e successivamente riammessi all’agevolazione per effetto del DL135/2018[8] i termini di pagamento delle somme dovute, a titolo di definizione agevolata, dai soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia nel corso del 2016 e del 2017[9]. Modifiche alla disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti (Art 39) Viene rivista la disciplina relativa ai reati tributari di cui al Dlgs 74/2000, inerenti a dichiarazioni fraudolente, infedeli e omesse, riferite a imposte sui redditi[10] e Iva, nonché alle ipotesi di distruzione delle scritture contabili[11]. In particolare, a differenza di quanto previsto in origine dall’art. 39 del Decreto Legge, nessuna modifica è stata apportata alle le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di cui agli articoli 10-bis e 10-ter DLgs. n. 74/2000, che pertanto restano le seguenti: 150.000 euro in caso di mancato versamento di ritenute (il mancato versamento si riferisce a ciascun periodo di imposta come risultante dalla dichiarazione annuale del sostituto di imposta); 250.000 euro in caso di mancato versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale. &nbsp;In particolare su questi aspetti ci riserviamo di trasmettere una Guida riepilogativa delle modifiche apportate dal decreto fiscale, messa a punto dall’ANCE.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2019-12-20T17:44:15+01:00", "dateCreated": "2019-12-20T17:44:15+01:00", "dateModified": "2019-12-20T17:44:15+01:00" }
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