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title: "Unificazione aliquote IMU – TASI dal 1° gennaio 2020 – Legge di Bilancio n. 160/2019. Situazione immutata per i beni merce delle imprese edili."
date: 2020-01-17
description: "Come già noto (cfr.  anche nostre circolari nn.  272 del 20 dicembre 2019 e 4 del 9 gennaio 2020),  dal 1° gennaio 2020 è avvenuta l’unificazione delle aliquote IMU/TASI per effetto della Legge d"
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Unificazione aliquote IMU – TASI dal 1° gennaio 2020 – Legge di Bilancio n. 160/2019. Situazione immutata per i beni merce delle imprese edili.

Come già noto (cfr. anche nostre circolari nn. 272 del 20 dicembre 2019 e 4 del 9 gennaio 2020), **dal 1° gennaio 2020 è avvenuta l’unificazione delle aliquote IMU/TASI per effetto della Legge di Bilancio 2020.**

 La nuova disciplina IMU non ha tuttavia cambiato, nella sostanza, la tassazione dei beni merce delle imprese edili.

 Pertanto, a fronte dell’unificazione tra IMU e TASI, **i fabbricati costruiti dall’impresa edile per la vendita e non locati sono tenuti esclusivamente all’obbligo di pagare un’aliquota corrispondente alla “vecchia Tasi”, sebbene a titolo di IMU.**

 Si ricorda nuovamente che la legge di Bilancio 2020 ha riscritto la disciplina delle imposte municipali sul possesso immobiliare, abolendo l’Imposta Unica Comunale e **unificando**, a decorrere **dal 2020**, le attuali **IMU e TASI** (quest’ultima oggetto di definitiva abolizione) nella cosiddetta **“nuova IMU”**.

 Va detto che **l’impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente le regole previgenti**, per quanto riguarda l’ambito soggettivo nonché gli immobili sottoposti a tassazione.

 **L’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille**.

 Per quanto riguarda gli immobili di stretto interesse delle imprese del settore edile, e in particolare **i fabbricati costruiti per la vendita e non locati appartenenti alla categoria dei cd. “beni merce”**, si precisa che **l’esenzione vigente sino ad oggi** ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis del DL 201/2011, sebbene non formalmente riproposta, **è sostanzialmente confermata**.

 **Tali beni, infatti, continueranno a scontare l’imposta con aliquota dello 0,1%, con facoltà dei Comuni di aumentarla sino allo 0,25% o di diminuirla sino all’azzeramento, così come già previsto ai fini TASI**[1] **dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2019**.

 Va, inoltre, precisato che **la legge di Bilancio 2020 ha confermato**[2] **l’esenzione totale dall’IMU, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati a partire dal 1° gennaio 2022**.

 Procede così, nel senso auspicato dall’ANCE, il percorso di esenzione dei “beni merce” delle imprese edili dal pagamento dei tributi locali.

 Resta ancora aperta la questione delle aree fabbricabili, facenti parte anch’esse del “magazzino” delle imprese edili e soggette a tassazione IMU.


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