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N. 32

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    07 Febbraio 2020

# Versamento delle ritenute negli appalti e subappalti. Approvazione del certificato di affidabilità. Provvedimento Direttore AdE n. 54730/2020.

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Si è ora in attesa della circolare esplicativa sui temi di maggior criticità, che, da anticipazioni, dovrebbe essere emanata entro la prossima settimana. Sul tema, si ricorda che, con l’entrata in vigore dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. N.B. Rammentiamo che i requisiti cennati devono tutti coesistere per far scattare l’osservanza della norma da parte del committente. Qualora sussistano i requisiti, l’obbligo di richiedere i Modelli F24 non trova tuttavia applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite apposita certificazione (messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio), la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per la trasmissione della suddetta documentazione, di specifici requisiti (verificati congiuntamente), riguardanti la durata minima dell’esercizio dell’attività e la regolarità fiscale, sia sotto il profilo dichiarativo che accertativo. Il suddetto certificato (cfr. Allegato A), quindi, è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa[1]. La stessa impresa, laddove ritenga non siano stati considerati ulteriori dati, può segnalare tali difformità all’ufficio che ha emesso il certificato, il quale, a valle della necessaria verifica, procede all’emissione di una nuova attestazione. Si rammenta, inoltre, che la sussistenza dei requisiti è verificata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati risultanti da specifiche banche dati secondo quanto indicato nell’Allegato B del medesimo provvedimento. Requisiti da verificare Banca Dati Precisazioni a. essere in attività da almeno 3 anni Anagrafe Tributaria La verifica deve essere fatta con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni b. essere in regola con gli obblighi dichiarativi Anagrafe Tributaria Il controllo deve essere effettuato sulle dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta. c. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime Anagrafe Tributaria Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale[2] e ricavi e compensi percepiti, si devono considerare i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio. Inoltre, il limite del 10% si deve calcolare sul totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio rispetto al totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. d. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione Agenzia Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a. Rilevano esclusivamente i debiti riferiti ad imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. Nel Provvedimento, l’Amministrazione finanziaria condivide, tra le altre, la posizione dell’ANCE sulle modalità di calcolo dei versamenti in conto fiscale, che s’intende come importo complessivo e non medio dei versamenti effettuati nel triennio di riferimento, nonché in tema di regolarità rispetto agli avvisi di accertamento, il cui importo minimo rilevante (50.000 euro) va riferito ai soli debiti d’imposta e non già anche agli interessi e alle sanzioni. Con la suddetta certificazione di affidabilità, le imprese che possiedono i requisiti possono continuare a pagare, in relazione ai propri dipendenti impiegati nell’opera, non solo le ritenute fiscali, ma anche i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi obbligatori mediante compensazione coi propri crediti fiscali.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-02-07T17:52:40+01:00", "dateCreated": "2020-02-07T17:52:40+01:00", "dateModified": "2020-02-07T17:52:40+01:00" }
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