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N. 35

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    14 Febbraio 2020

# Ritenute fiscali negli appalti e subappalti Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2020

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In riferimento al noto argomento in oggetto (cfr. da ultime nostre circolari nn. 32/2020; 28/2020; 15/2020), segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020. Il documento definisce l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, illustra gli adempimenti che devono essere effettuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento. In particolare, viene chiarito che&nbsp;rientrano nell’ambito di applicazione&nbsp;della norma&nbsp;i soggetti residenti in Italia&nbsp;che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Viene confermato che sono&nbsp;esclusi i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano arti o professioni&nbsp;quali ad esempio i condòmini che, non detenendo beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa. Analogamente, sono&nbsp;esclusi&nbsp;dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali, (es. le&nbsp;Associazioni) limitatamente&nbsp;all’attività istituzionale di&nbsp;natura non commerciale. N.B.: La Circolare chiarisce, inoltre, che nel caso in cui&nbsp;il committente sia una pubblica amministrazione&nbsp;la sussistenza dei&nbsp;requisiti che escludono&nbsp;l’applicazione dei nuovi obblighi,&nbsp;potrà essere oggetto di autocertificazione. Per quanto riguarda,&nbsp;l’applicabilità della disciplina al settore delle costruzioni&nbsp;viene precisato che il&nbsp;cantiere&nbsp;rientra&nbsp;nel concetto di “sede di attività del committente” presso cui verificare il prevalente utilizzo di manodopera. N.B.: Viene, ulteriormente, precisato che ai fini del calcolo dell’importo complessivo dell’opera o del servizio, affidato in appalto/subappalto pari a 200 mila euro annui, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1 gennaio-31 dicembre). N.B.: Ai fini della determinazione del concetto di&nbsp;prevalenza della manodopera, cui è subordinata l’applicazione della disciplina, occorre far rifermento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato, e il prezzo complessivo dell’opera. La prevalenza si ravvisa quando tale rapporto supera il 50%. &nbsp; Queste alcune delle più importanti precisazioni contenute nella Circolare che saranno dettagliatamente esaminate in sede di aggiornamento del recente Dossier ANCE&nbsp;“Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti” (allegato alla nostra circolare n. 28 del 6 febbraio scorso). N.B.: Peraltro, al fine di fornire un contributo pratico alla gestione dei nuovi adempimenti e per venire incontro alle numerose richieste pervenute al nostro sistema associativo, si inviano: un fac-simile di autocertificazione d’esonero dalla disciplina in base ai requisiti contrattuali, da utilizzare, in relazione ai rapporti in essere. Tale attestazione, trasmessa opportunamente ai propri committenti, pur non rappresentando un’esimente prevista normativamente, consente comunque di dichiarare, sotto propria responsabilità, l’insussistenza degli elementi relativi all’utilizzo prevalente di manodopera e di utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso in qualsiasi forma riconducibili. &nbsp; N.B.: Per i nuovi contratti, il contenuto di questa certificazione può essere altresì trasformato in clausole contrattuali, sempre al fine di attestare le cause di esclusione &nbsp;dalla suddetta disciplina; uno schema di sintesi dei controlli che il committente principale o l’appaltatore (in qualità di committente del subappaltatore) deve effettuare relativamente alla documentazione a lui trasmessa dall’impresa esecutrice, che contiene, tra l’altro, una valutazione politica dell’Ance in merito ai gravosi ed ingestibili adempimenti a cui sono ormai sottoposte le imprese edili. Nell’assicurare il continuo impegno dell’Ance per ottenere un ripensamento complessivo della disciplina, cogliamo l’occasione per porgere un cordiale saluto. &nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-02-14T18:02:03+01:00", "dateCreated": "2020-02-14T18:02:03+01:00", "dateModified": "2020-02-17T11:20:08+01:00" }
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