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title: "Valorizzazione edilizia: esclusione dei fondi immobiliari. Risposta AdE n. 70 del 20 febbraio 2020."
date: 2020-02-27
description: "L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’argomento in oggetto fornendo la Risposta n.  70 del 20 febbraio 2020 ad una Società di gestione di risparmio (SGR) che aveva acquistato,  con asta "
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Valorizzazione edilizia: esclusione dei fondi immobiliari. Risposta AdE n. 70 del 20 febbraio 2020.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’argomento in oggetto fornendo la **Risposta n. 70 del 20 febbraio 2020** ad una Società di gestione di risparmio (SGR) che aveva acquistato, con asta pubblica, un complesso immobiliare per conto di un fondo comune di investimento immobiliare (FIA), e che entro i 10 anni dalla compravendita, intendeva vendere i fabbricati ristrutturati attraverso una serie di interventi edilizi[1].

 La Società di gestione, nel caso di specie, si era rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se il **Fondo di investimento** immobiliare per conto del quale effettuava la compravendita e procedeva agli interventi edilizi, **si potesse qualificare come impresa di "costruzione o di ristrutturazione immobiliare"** **ai fini dell’applicazione del regime di tassazione agevolato** riconosciuto alle suddette imprese dall’art. 7 del DL 34/2019[2].

 Sul punto **l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in senso negativo**.

 Va premesso che il regime agevolato introdotto dall’art. 7 sopra citato prevede che, fino al 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i 10 anni successivi, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, o alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia e alla vendita di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, sia possibile pagare le imposte di Registro e Ipo-catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

 **Affinché il regime agevolato possa trovare applicazione, quindi, devono ricorrere alcune condizioni:**

 
- **l’acquisto deve essere fatto entro il 31 dicembre 2021 da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e deve riguardare “interi fabbricati”;**

 
- **entro 10 anni:**

 
1. **devono essere effettuati gli interventi** di demolizione e costruzione o di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e comunque devono essere conformi alla normativa antisismica e devono conseguire la classe energetica NZEB, A o B;
2. **deve avvenire la vendita del fabbricato**, o in caso di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, l’alienazione di almeno il 75% del nuovo volume.

 **Il quesito posto all’Agenzia da parte della Società di gestione verteva sulla possibilità di fruire dell’agevolazione partendo dal presupposto che sia possibile equiparare il fondo comune d'investimento**, per conto del quale viene acquistato il complesso immobiliare, **alle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare**.

 **N.B.** **La risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria si è basata sull’espresso divieto** previsto dal Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio[3] **per il FIA chiuso di svolgere, nella propria attività di gestione, “diretta attività di costruzione di beni immobili".**

 Ma **più in generale, il diniego dell’Agenzia delle Entrate è partito dalla considerazione che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali espressamente previste a favore di imprese di costruzione, l’espressione “impresa di costruzione** o ristrutturazione immobiliare” **può includere anche le imprese che eseguono i lavori, a cui sono connessi i benefici, tramite appalto, solo quando queste ultime siano astrattamente legittimate a realizzarli.** Tale circostanza si verifica quando, ad esempio, l’attività di costruzione è prevista, tra le altre, nell’oggetto sociale dell’impresa[4].


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**N.:** 45

