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N. 66

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    04 Maggio 2020

# Covid-19- Pagamenti PA. Legge n. 27/2020 di conversione del DL 18/2020 “Cura Italia”

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Questo, in sostanza, è quanto si deduce, in assenza di un’espressa previsione normativa, circa l’operatività delle disposizioni riguardanti le verifiche sulla regolarità fiscale, che le&nbsp;PA&nbsp;devono effettuare nei confronti dei destinatari dei&nbsp;pagamenti&nbsp;(art.48-bis, DPR 602/1973), in vigenza dell’attuale sospensione dei termini di versamento degli importi derivanti da cartelle esattoriali e dell’attività di riscossione e di notifica degli atti di pignoramento, prevista dagli artt.67 e 68 del DL cura Italia n.18/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020. Ciò anche in virtù di quanto emerge dalle Schede d’approfondimento messe a disposizione nel Dossier del Parlamento sulle misure del DL 18/2020 (cfr. Dossier Parlamento-Dl 18/2020-A.S. 1766 Volume II Artt. a 49 a 127 del 21 marzo 2020), che, tra le attività dell’Amministrazione finanziaria sospese dalla citata norma di legge, non annovera specificatamente la verifica ex art.48-bis, DPR 602/1972. N.B. In ogni caso, allo scopo di accelerare e favorire il pagamento dei corrispettivi contrattuali nei confronti delle imprese, l’Ance si è fatta portavoce della necessità di sospendere l’operatività del meccanismo di verifica, così da salvaguardare il più possibile la liquidità degli operatori economici, già duramente colpiti dagli effetti che l’emergenza sanitaria sta avendo sulle attività produttive. In tal senso, si auspica che la sospensione venga definitivamente accolta nel prossimo decreto legge che il Governo si appresta a varare nei prossimi giorni del mese in corso. * * * * * * Nello specifico, l’art.67 del citato DL 18/2020 (convertito nella Legge 27/2020) sospende,&nbsp;dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Si deve ritenere che tale sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, riguardi anche&nbsp; le azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti per il recupero dei debiti già scaduti (cfr. in tal senso FAQ pubblicate il 19 marzo scorso dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e, in particolare, la n.6). Contestualmente, lo stesso provvedimento, all’art.68, prevede la sospensione dei&nbsp;versamenti&nbsp;in scadenza&nbsp;nel medesimo periodo&nbsp;(8 marzo - 31 maggio 2020),&nbsp;da effettuarsi&nbsp;in&nbsp;unica soluzione&nbsp;entro il&nbsp;30&nbsp;giugno 2020, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA; avvisi di addebito emessi dall’INPS; atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane; ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali. Viene inoltre spostato al&nbsp;31 maggio 2020&nbsp;il termine di&nbsp;pagamento&nbsp;della&nbsp;rata in scadenza: al 28 febbraio 2020relativa alla rateazione di pagamento delle cartelle derivanti dalla “rottamazione-ter”[2]; al&nbsp;31 marzo2020, relativa al “saldo e stralcio”[3]. * * * * * * N.B. È di tutta evidenza che&nbsp;tali sospensioni incidono sulla procedura dell’art. 48-bis&nbsp;del DPR 602/1973[4], relativa alla sospensione dei&nbsp;pagamenti&nbsp;delle pubbliche amministrazioni, per importi superiori a 5.000 euro[5], nell’ipotesi di morosità del beneficiario per il mancato pagamento di una o più cartelle esattoriali a lui notificate. Come è noto, nello specifico, la&nbsp;procedura di verifica&nbsp;dell’eventuale situazione di&nbsp;morosità del beneficiario, consiste nei seguenti passaggi successivi (art. 3 del D.M. 40/2008, attuativo della suddetta disposizione): il&nbsp;soggetto pubblico,&nbsp;primadi effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, deve&nbsp;inoltrare un’apposita richiesta ad Agenzia delle Entrate - Riscossione; l’Agenzia delle Entrate - Riscossione controlla, tramite il sistema informatico,&nbsp;se risulta un inadempimentoa carico del beneficiario, pari almeno a 5.000 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate, e ne dà&nbsp;comunicazione&nbsp;all’Amministrazione richiedente&nbsp;entro 5 giorni&nbsp;feriali successivi alla richiesta; l'esito della verifica può essere negativo(non risultano inadempimenti&nbsp;fiscali a carico del beneficiario dei&nbsp;pagamenti)&nbsp;o positivo&nbsp;(risultano inadempimenti&nbsp;in capo ai medesimi destinatari dei pagamenti). Di seguito, si propone una casistica di ipotesi di esito negativo o positivo della verifica, alla luce delle sospensioni del DL 18/2020 (convertito nella legge 27/2020). Esito negativo (alla luce del DL18/20–conv. legge 27/2020) assenza di avvisi di accertamento avvisi di accertamento per i quali è stata richiesta ed accolta l’istanza di rateazione. Nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione è stata garantita la risposta a tali istanze anche durante la sospensione delle attività avvisi di accertamento per i quali non sono ancora trascorsi i 60 giorni per il pagamento della cartella (art.25, DPR 602/1973) Tale termine dei 60 giorni viene sospeso nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020 (ex. art.68, DL 18/2020) e riprenderà a decorrere dal 1°giugno 2020 avvisi di accertamento per i quali è stato proposto ricorso ed accolta dal giudice la richiesta di sospensione dell’esecutività della cartella (art.47 DLgs 546/1992) In tali ipotesi: a) l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunica l'inesistenza di inadempimenti o non fornisce alcuna risposta entro 5 giorni dalla richiesta da parte del soggetto pubblico (silenzio assenso); b) il soggetto pubblico procede all’erogazione del pagamento nei confronti del beneficiario, per l’importo integrale delle somme a questi spettanti. Esito positivo (alla luce del DL18/20–conv. legge 27/2020) &nbsp; avvisi di accertamento per i quali non è stata richiesta o non è stata accolta l’istanza di rateazione. Nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione è stata garantita la risposta a tali istanze anche durante la sospensione delle attività avvisi di accertamento per i quali, al 7 marzo 2020 (ossia prima dell’inizio del periodo di sospensione dei termini previsto dal DL 18/2020), sono trascorsi i 60 giorni per il pagamento della cartella (art.25, DPR 602/1973) avvisi di accertamento per i quali è stato proposto ricorso ma non è stata accolta dal giudice la richiesta di sospensione dell’esecutività della cartella (art.47 DLgs 546/1992)&nbsp; In tale ipotesi: a) l’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica tale circostanza al soggetto pubblico richiedente, indicando l'ammontare del debito del beneficiario, per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, e preannunciando l'intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'art.72bis del DPR 602/1973 (pignoramento di crediti verso terzi) [6]; b) il soggetto pubblico sospende il pagamento nei confronti del beneficiario, per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione, unicamente nei limiti dell’ammontare del debito accertato. Se l'ammontare del pagamento risulta superiore all'ammontare complessivo dell'inadempimento rilevato in capo al beneficiario, il soggetto pubblico deve procedere in ogni caso al pagamento della parte eccedente il debito [7]. Qualora, nel corso dei 60 giorni durante i quali opera la sospensione del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’Ente creditore, che facciano venir meno l’inadempimento oppure ne riducano l’importo, l’ Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica prontamente tale circostanza al soggetto pubblico interessato, indicando l’ammontare delle somme che possono essere corrisposte al beneficiario; c) entro i 60 giorni di sospensione, l'agente della riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento del credito (art.72bis del DPR 602/1973). Nell’ipotesi in cui i 60 giorni decorrano senza che l’agente della riscossione competente per territorio abbia notificato il pignoramento del credito, il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per l’intero ammontare. Nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione è stato precisato che la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dell’attività di riscossione interessa anche le notifiche degli atti di pignoramento e quindi, si ritiene anche quelli riguardanti i crediti verso terzi. In ogni caso, anche in vigenza di tale sospensione, si deve ritenere che la Stazione appaltante pubblica sia comunque tenuta a versare all’impresa l’importo del corrispettivo eccedente l’ammontare del debito fiscale, trattenendo presso di sé l’ammontare corrispondente alla cartella esattoriale che, una volta ripresa l’attività degli uffici della riscossione, potrà essere oggetto di pignoramento da parte dell’agente. Del resto, il procedimento di riscossione, un volta effettuata la verifica e segnalata l’esistenza dell’inadempimento all’agente, è comunque indipendente rispetto alla procedura del pagamento all’impresa del corrispettivo contrattuale che, comunque, deve avvenire per la parte eccedente il debito fiscale. Allo stesso modo, l’interesse erariale al recupero del debito fiscale è comunque garantito dal fatto che la Stazione appaltante trattenga presso di sé le corrispondenti somme, in attesa che riprenda l’attività di riscossione.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-05-04T18:39:07+02:00", "dateCreated": "2020-05-04T18:39:07+02:00", "dateModified": "2020-05-04T18:39:07+02:00" }
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