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title: "Cessioni immobiliari e attività di impresa. Risposta 152/2020 dell’Agenzia delle Entrate."
date: 2020-06-15
description: "L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 152 del 27 maggio 2020 si è pronunciata sull’Interpello del proprietario di un magazzino che intendeva effettuare su di esso dei lavori di ristruttu"
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Cessioni immobiliari e attività di impresa. Risposta 152/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

 

 L’**Agenzia delle Entrate** con la **Risposta n.152**** del 27 maggio 2020 ****si è pronunciata** **sull’Interpello del proprietario** di un magazzino che intendeva effettuare su di esso dei lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso per suddividerlo in tre unità immobiliari da vendere. Il contribuente voleva, inoltre, stabilire contrattualmente che gli interventi edilizi che danno diritto alla detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio[[1]](http://www.ance.it/search/search.aspx?src=RJKaFWRyy990Ytr3mujzcA==&docId=40299&hl=cessioni0&id=21#_ftn1), fossero a carico degli acquirenti.

 A tal proposito **l’istante aveva chiesto** all’Amministrazione **se gli atti di cessione delle unità immobiliari fossero idonei a configurare un'attività imprenditoriale** e, in caso negativo, se generavano una plusvalenza imponibile.

 L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il presupposto per la tassazione della plusvalenza nell'ambito dei redditi diversi è che l'attività posta in essere dalla persona fisica non sia idonea a configurare l'esercizio di impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 del DPR 917/1986 (TUIR).

 Perché** **si configuri l'attività commerciale è necessario che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità "abituale", anche se non esclusiva. L'attività commerciale esercitata "occasionalmente", invece, è produttiva di un reddito inquadrabile nella categoria dei redditi diversi.

 Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione[[2]](http://www.ance.it/search/search.aspx?src=RJKaFWRyy990Ytr3mujzcA==&docId=40299&hl=cessioni0&id=21#_ftn2) secondo cui **la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a chi utilizza e coordina un proprio capitale a fini produttivi** e l**'esercizio dell'impresa** **può esaurirsi anche con**** ****un singolo affare in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni messe in campo per realizzarlo**.

 Come precisato dalla Corte di Cassazione[[3]](http://www.ance.it/search/search.aspx?src=RJKaFWRyy990Ytr3mujzcA==&docId=40299&hl=cessioni0&id=21#_ftn3), in relazione al caso di costruzione di edifici da destinare all’abitazione, configurerebbe esercizio di impresa anche una sola operazione economica se, di fatto, con l’esecuzione delle opere di risanamento e la suddivisione delle unità da vendere, viene posto in essere un comportamento precedente l’atto di cessione, strumentale all’incremento di valore e finalizzato a realizzare un arricchimento[[4]](http://www.ance.it/search/search.aspx?src=RJKaFWRyy990Ytr3mujzcA==&docId=40299&hl=cessioni0&id=21#_ftn4).

 Dunque, per quanto riguarda il caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che **l'attività compiuta dall'istante fosse da considerarsi imprenditoriale **dato che l'intervento sull'immobile (C2), realizzato tramite un'organizzazione produttiva idonea e un'attività protrattasi nel tempo, risultava finalizzato alla vendita delle tre abitazioni, previo ottenimento del cambiamento della destinazione d'uso.

 Di conseguenza il **reddito generato dalla vendita delle suddette unità immobiliari deve essere considerato imponibile come reddito di impresa**.

 Infine l’Agenzia ha precisato che la **detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio, può spettare anche ai futuri acquirenti degli immobili ristrutturati purché sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato ed essi abbiano sostenuto le spese.**

  


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