---
title: "Le novità per il Superbonus nell’iter di conversione del Decreto Rilancio."
date: 2020-07-13
description: "E’ stato approvato dalla Camera in prima lettura,  mediante voto di fiducia,  il DDL di conversione del DL 34/2020 (cd.  DL Rilancio),  che,  oltre ad ulteriori modifiche,  riscrive le disposizioni"
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
---

# Le novità per il Superbonus nell’iter di conversione del Decreto Rilancio.

 

 E’ stato **approvato dalla Camera in prima lettura, mediante voto di fiducia, il DDL di conversione del DL 34/2020** (cd. *DL Rilancio*), **che**, oltre ad ulteriori modifiche, **riscrive le disposizioni relative alle detrazioni potenziate al 110% - cd. *Superbonus*, per i lavori edili** e interviene sulle regole della cessione e dello sconto in fattura.

 Il Provvedimento **passa ora al Senato** (DDL 1874/S) **per la seconda lettura, in vista dell’approvazione definitiva e della successiva pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, attesa per il prossimo 18 luglio 2020.**

 Con il passaggio alla Camera **sono**, dunque, **stati emendati gli** **articoli 119 e 121**, e sono state introdotte alcune importanti novità rispetto al testo di partenza del Decreto legge 34/2020.

 *** * * * * ***

 **principali modifiche apportate all’art. 119**

 ***Ecobonus potenziato:***

 
- **sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l’*Ecobonus*al 110%**, prevedendone una **differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l’edificio condominiale e dettagliando anche l’ipotesi di interventi effettuati su edifici unifamiliari o unità immobiliari** situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno (cd. villette a schiera).

 
- In linea generale, **i massimali si riducono all’aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato** e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall’art.119 (per l’isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità);

 
- **gli interventi potenziati sono stati estesi a ulteriori**impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda****;

 
- **viene precisato che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del ****«Codice dei beni culturali e del paesaggio»,** o gli interventi «potenziati» siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,**la detrazione potenziata da Ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico «trainati» anche in assenza degli interventi «trainanti».**

 
- viene chiarito che accedono alla detrazione potenziata**anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia **(art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001). Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.** **

 
- **solo per gli IACP**(comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti) ** la detrazione potenziata è stata estesa temporalmente al 30 giugno 2022**;

 ***Fotovoltaico potenziato***

 
- **viene esteso il *Superbonus***per il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all'installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di **enti non commerciali o da parte di condomìni**, in presenza di requisiti specifici;

 ***Sismabonus potenziato***

 
- ***la detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell’edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al Sismabonus  e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro);***

 ***Beneficiari e immobili***

 
- ***tra i beneficiari vengono incluse le ONLUS e le società sportive   dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, con esclusione degli immobili di impresa;***

 
- **per le persone fisiche viene introdotto il vincolo di accesso all’*Ecobonus*potenziato (non anche al *Sismabonus*) per sole 2 unità immobiliari, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni**;

 
- **vengono esclusi da tutti i bonus maggiorati le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A1 A8 e A9**(cd. *Abitazioni di lusso*).

 ***Cessione/sconto:***

 
- **viene previsto che l’opzione per la cessione o per lo sconto può essere presentata anche tramite i soggetti[[1]](http://www.ance.it/search/search.aspx?src=B%2bnMMJxNtcaFNOWM/FSuYf5crV%2bVAE%2brYWRe5Y0agnI=&docId=40909&hl=decreto+rilancio0&id=21#_ftn2)che rilasciano il visto di conformità.**** **

 
- ai fini delle cessione/sconto del Sismabonus al 110%, viene previsto che i **soggetti che rilasciano il visto di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti**incaricati;

 
- **sia per l’Ecobonus che per il Sismabonus, viene previsto che l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per singolo SAL;**

 
- **per l’attestazione della congruità delle spese, si rinvia al DM che doveva essere emanato ai sensi dell’art.14, co.3*ter*, del DL 63/2013 (mai emanato) e, nelle more di questo, si fa riferimento ai prezzari regionali, ai listini ufficiali o di quelli locali delle camere di commercio, o ai prezzi di mercato in base al luogo di realizzazione degli interventi.**

 **principali modifiche apportate all’art. 121**

 
- viene precisato che il **credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario**indipendentemente dal livello dello sconto applicato. Inoltre, **lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori **che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;***viene precisato che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti;***** **

 
- **con riferimento all’opzione per la cessione/sconto, viene prevista la possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Tuttavia, per gli interventi di cui all’art. 119 (agevolati con i bonus potenziati), nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti non possono essere più di 2 per ciascun intervento e, in ogni caso, che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;**** **

 
- **con riferimento****all’utilizzo dei crediti ceduti** viene introdotta una **deroga** all’art.31, co. 1, del DL 78/2010, **che reca** **un** **divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro**. Viene confermato, inoltre, che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso;

 
- **con riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le** disposizioni attuative dell’art.121 ne viene posticipata l’emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione.

 Nell’attesa di fornire il quadro definitivo delle norme approvate, porgiamo cordiali saluti.

  


## Custom Fields

**N.:** 151

