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title: "Le novità per il Superbonus nell’iter di conversione del Decreto Rilancio. - ANCE Padova"
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N. 151

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    13 Luglio 2020

# Le novità per il Superbonus nell’iter di conversione del Decreto Rilancio.

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Con il passaggio alla Camera sono, dunque, stati emendati gli&nbsp;articoli 119 e 121, e sono state introdotte alcune importanti novità rispetto al testo di partenza del&nbsp;Decreto&nbsp;legge 34/2020. * * * * * * principali modifiche apportate all’art. 119 Ecobonus potenziato: sono stati rimodulati i limiti massimi di spesa per gli interventi agevolati con l’Ecobonusal 110%, prevedendone una differenziazione in funzione del numero delle unità che compongono l’edificio condominiale e dettagliando anche l’ipotesi di interventi effettuati su edifici&nbsp;unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti&nbsp;e con accessi autonomi dall’esterno (cd. villette a schiera). In linea generale, i massimali si riducono all’aumentare del numero delle unità che compongono il fabbricato e, per ciascun intervento quello più elevato viene comunque ridotto rispetto a quanto previsto attualmente dall’art.119 (per l’isolamento termico, il massimo passa dal 60.000 per unità a 50.000 e, per gli impianti, da 30.000 per unità a 20.000 per unità); gli interventi potenziati sono stati estesi a ulterioriimpianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda; viene precisato che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del&nbsp;«Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,la detrazione potenziata da Ecobonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico «trainati» anche in assenza degli interventi «trainanti». viene chiarito che accedono alla detrazione potenziataanche gli interventi di demolizione e ricostruzione, definiti come ristrutturazione edilizia&nbsp;(art.3, co1, lett.d, DPR 380/2001). Sono quindi consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.&nbsp; solo per gli IACP(comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti)&nbsp;&nbsp;la detrazione potenziata è stata estesa temporalmente al 30 giugno 2022; Fotovoltaico potenziato viene esteso il&nbsp;Superbonusper il fotovoltaico anche alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, riferita all'installazione degli impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di&nbsp;enti non commerciali o da parte di condomìni, in presenza di requisiti specifici; Sismabonus potenziato la detrazione al 110% è stata estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio continui dell’edificio, a condizione che sia eseguita congiuntamente al&nbsp;Sismabonus&nbsp;&nbsp;e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (96.000 euro); Beneficiari e immobili tra i beneficiari vengono incluse le&nbsp;ONLUS e le società sportive&nbsp;&nbsp; dilettantistiche,&nbsp;limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi,&nbsp;con esclusione degli immobili di impresa; per le persone fisiche viene introdotto il vincolo di accesso all’Ecobonuspotenziato (non anche al&nbsp;Sismabonus) per sole 2 unità immobiliari, fermo restando gli interventi effettuati su parti comuni; vengono esclusi da tutti i bonus maggiorati le unità immobiliari accatastate in una delle categorie A1 A8 e A9(cd.&nbsp;Abitazioni di lusso). Cessione/sconto: viene previsto che&nbsp;l’opzione&nbsp;per la cessione o per lo sconto può&nbsp;essere presentata anche tramite i soggetti[1]che rilasciano il visto di conformità.&nbsp; ai fini delle cessione/sconto del Sismabonus al 110%, viene previsto che i&nbsp;soggetti che rilasciano il visto di conformità verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionistiincaricati; sia per&nbsp;l’Ecobonus che per il Sismabonus, viene previsto che&nbsp;l’asseverazione&nbsp;sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese può essere rilasciata al termine dei lavori oppure per singolo SAL; per&nbsp;l’attestazione della congruità delle spese, si rinvia al DM che doveva essere emanato ai sensi dell’art.14, co.3ter, del DL 63/2013 (mai emanato) e, nelle more di questo,&nbsp;si fa riferimento ai prezzari regionali, ai listini ufficiali o di quelli locali delle camere di commercio, o ai prezzi di mercato in base al luogo di realizzazione degli interventi. principali modifiche apportate all’art. 121 viene precisato che il&nbsp;credito di imposta spettante al fornitore che opera lo sconto è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiarioindipendentemente dal livello dello sconto applicato. Inoltre,&nbsp;lo sconto in fattura può essere operato anche da una pluralità di fornitori&nbsp;che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi che danno titolo alla detrazione;viene precisato che la&nbsp;trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri&nbsp;soggetti;&nbsp; con riferimento&nbsp;all’opzione per la cessione/sconto, viene prevista la&nbsp;possibilità di esercizio ad ogni stato avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa. Tuttavia, per gli interventi di cui all’art. 119 (agevolati con i bonus potenziati),&nbsp;nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli&nbsp;stati di avanzamento&nbsp;dei lavori rilevanti&nbsp;non possono essere più di 2 per ciascun intervento&nbsp;e, in ogni caso, che&nbsp;ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento;&nbsp; con riferimentoall’utilizzo dei crediti ceduti&nbsp;viene introdotta una&nbsp;deroga&nbsp;all’art.31, co. 1, del DL 78/2010, che reca un&nbsp;divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Viene confermato, inoltre, che, per la compensazione dei crediti non opera il limite dei 700.000 euro annui (innalzati a 1 milione di euro per il 2020) e che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso; con riferimento al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate contenente le disposizioni attuative dell’art.121 ne viene posticipata l’emanazione a 30 giorni dalla legge di conversione. Nell’attesa di fornire il quadro definitivo delle norme approvate, porgiamo cordiali saluti. &nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-07-13T17:37:22+02:00", "dateCreated": "2020-07-13T17:37:22+02:00", "dateModified": "2020-07-13T17:41:23+02:00" }
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