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N. 170

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    27 Luglio 2020

# “Colonnine di ricarica” ad uso privato: Iva ordinaria se installata con l’impianto fotovoltaico. Risposta n. 218/E Agenzia delle Entrate 14 luglio 2020.

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In particolare era stato richiesto se l’intervento dovesse scontare l’aliquota Iva ordinaria, o quella agevolata applicabile ai sensi del&nbsp;n. 127-&nbsp;quinquies) Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA&nbsp;) alle opere&nbsp;di&nbsp;urbanizzazione primaria e alle&nbsp;reti&nbsp;di&nbsp;distribuzione calore-energia e&nbsp;di&nbsp;energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica. A tal riguardo l’Agenzia ha ricordato che ai fini IVA, l’aliquota Iva del 10% si applica, tra l’altro: alle opere&nbsp;di&nbsp;urbanizzazione primaria e secondaria e agli impianti&nbsp;di&nbsp;produzione e reti&nbsp;di&nbsp;distribuzione calore-energia e&nbsp;di&nbsp;energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica;&nbsp;(n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al&nbsp;DPR 633/1972). ai beni,&nbsp;escluse materie prime e semilavorate,&nbsp;forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici&nbsp;di&nbsp;cui al n. 127-quinquies (n. 127-sexies della Tabella A, parte III, allegata al&nbsp;DPR 633/1972) alle&nbsp;prestazioni&nbsp;di&nbsp;servizi dipendenti da contratti&nbsp;di&nbsp;appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici&nbsp;di&nbsp;cui al n. 127-quinquies(n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al&nbsp;DPR 633/1972) L’Agenzia si è soffermata, quindi, sulla definizione&nbsp;di&nbsp;opere&nbsp;di&nbsp;“urbanizzazione primaria” facendo riferimento sia all'art. 4 della Legge n. 847/1964, che definisce quali opere&nbsp;di&nbsp;urbanizzazione primaria: le strade residenziali, gli spazi&nbsp;di&nbsp;sosta o&nbsp;di&nbsp;parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete&nbsp;di&nbsp;distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli spazi&nbsp;di&nbsp;verde attrezzato, sia al DPR 380/2001. A tal riguardo l’Agenzia ha ricordato che in via generale,&nbsp;le opere&nbsp;di&nbsp;urbanizzazione hanno la funzione&nbsp;di&nbsp;soddisfare esigenze e interessi collettivi&nbsp;di&nbsp;primario spessore e,&nbsp;di&nbsp;norma, sono poste in essere contestualmente alla realizzazione&nbsp;di&nbsp;interventi pubblici o privati, essendo loro caratteristica peculiare&nbsp;la&nbsp;destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione. Sul punto l’Agenzia ha commentato anche l'art. 17 -sexies), comma 1, della legge 134/2012 ai sensi del quale “Le infrastrutture destinate alla&nbsp;ricarica&nbsp;dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere&nbsp;di&nbsp;urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale”. Tale disposizione a parere dell’Agenzia non consente una&nbsp;un'inclusione generalizza&nbsp;di&nbsp;queste infrastrutture tra le opere&nbsp;di&nbsp;urbanizzazione primaria, a prescindere dal fatto che esse soddisfino esigenze collettive. Quest’ultima caratteristica viene, infatti, considerata essenziale per la qualificazione&nbsp;di&nbsp;un’opera come urbanizzazione primaria.&nbsp; Di conseguenza&nbsp;se le colonnine&nbsp;di&nbsp;ricarica&nbsp;sono destinate esclusivamente ad uso privato non possono essere considerate opere&nbsp;di&nbsp;urbanizzazione primaria, quindi non sono agevolabili con l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%. Né si può ricondurre l'installazione della colonnina&nbsp;di&nbsp;ricarica&nbsp;del veicolo elettrico ad uso privato tra gli impianti&nbsp;di&nbsp;produzione e reti&nbsp;di&nbsp;distribuzione calore-energia e&nbsp;di&nbsp;energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica agevolate, come detto sopra ai sensi del numero 127-quinquies del&nbsp;Decreto IVA,&nbsp; poiché le&nbsp;colonnine&nbsp;consentono solo il trasferimento&nbsp;di&nbsp;elettricità ad un veicolo elettrico al fine&nbsp;di&nbsp;ricaricarlo[1]. N.B. L’unica ipotesi in cui l’installazione delle colonnine&nbsp;di&nbsp;ricarica&nbsp;può scontare l’IVA agevolata sussiste laddove essa avvenga unitamente all’installazione dell’impianto fotovoltaico, con cui costituisce un tutt’uno. In tal caso&nbsp;la relativa fornitura beneficerà dell'aliquota IVA del 10%, prevista per «gli impianti&nbsp;di&nbsp;produzione e reti&nbsp;di&nbsp;distribuzione calore energia e&nbsp;di&nbsp;energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica». N.B. Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata autonomamente, tornerà applicabile l'aliquota IVA ordinaria, fermo restando l'eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette[2]. Tali considerazioni si applicano anche all’installazione a favore&nbsp;di&nbsp;un soggetto con partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-07-27T17:19:38+02:00", "dateCreated": "2020-07-27T17:19:38+02:00", "dateModified": "2020-07-27T17:19:38+02:00" }
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