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title: "Bonus Facciate: interventi agevolabili. Risposte Agenzia delle Entrate nn. 287/2020, 289/2020, 294/2020, 296/2020, 319/2020. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 210

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    10 Settembre 2020

# Bonus Facciate: interventi agevolabili. Risposte Agenzia delle Entrate nn. 287/2020, 289/2020, 294/2020, 296/2020, 319/2020.

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In premessa ricordiamo che il beneficio è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 e consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali[1]. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Inoltre, se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto " requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio[2]. N.B. Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus), il Bonus Facciate non prevede un limite di spesa agevolata. Sul tema, l’Agenzia delle Entrate, tramite la C.M. 2/E/2020, accompagnata da una Guida illustrativa[3], ha fornito i primi chiarimenti proprio sulle modalità applicative del beneficio. In particolare, nelle diverse fattispecie esaminate dall’Agenzia delle Entrate si è chiesto di sapere: 1) se è agevolato ai fini del cd. Bonus facciate il solo rifacimento del rivestimento dell’edificio in tessere di mosaico ovvero se, per fruire dell’agevolazione, è necessario effettuare anche un intervento di isolamento (tramite insufflaggio della cassavuota), che debba rispettare i "requisiti minimi" del D.M. 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittanza termica di cui al D.M. 11 marzo 2008. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 287/E del 28 agosto 2020, ha confermato che l’intervento di sostituzione del rivestimento dell’edificio in mosaico rientra nel campo applicativo dell’agevolazione. Tuttavia, tenuto conto della tipologia di intervento eseguito, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che, in linea generale, per i lavori di ristrutturazione che interessano interi fabbricati, occorre rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa in materia energetica (D.M. 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008), salvo alcune eccezioni, relative ad esempio, ai lavori che non influenzano il fabbricato dal punto di vista termico[4]. Ciò vale a prescindere dall’applicazione di agevolazioni fiscali. Pertanto, la Risposta 287/E/2020 specifica che, per evitare l’applicazione della normativa in tema di requisiti minimi di prestazione energetica, l’istante deve dimostrare in modo adeguato che l'intervento non incide sul fabbricato dal punto di vista termico. Viene, inoltre, chiarito che ai fini del Bonus Facciate non sono in ogni caso agevolati i lavori di coibentazione tramite “insufflaggio della cassavuota”, tenuto conto che questi non interessano la superficie esterna del fabbricato. In ogni caso, è stato chiarito che tale intervento può accedere all’Ecobonus, secondo le specifiche regole per questo previste[5]; 2) se sono agevolati gli interventi consistenti nel rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi. Al riguardo, nella Risposta n. 289/E del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma la spettanza del Bonus Facciate per le spese relative al rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, nonché per la tinteggiatura delle intelaiature metalliche a sostegno dei medesimi pannelli, e della parete inferiore del balcone, con la relativa stuccatura (cfr. anche la C.M. 2/E/2020); 3) se in caso di lavori condominiali per il restauro delle facciate esterne di un edificio, comprensivi dell'isolamento termico, alcuni condomini possono usufruire del Bonus facciate, mentre altri, per i medesimi interventi, dell’Ecobonus. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 294 del 1° settembre 2020 ha chiarito che il singolo condomino può scegliere se fruire dell’una o dell’altra detrazione, indipendentemente dalla scelta degli altri, a condizione che gli interventi rispettino i requisiti specifici e gli adempimenti richiesti per ciascuna agevolazione (cfr. in senso conforme anche la R.M. 49/E/2020 e la Risposta 179/E/2020). Sarà poi l’amministratore, nel redigere la comunicazione necessaria ai fini della precompilata, a dover suddividere la spesa complessivamente sostenuta dal condominio, in base alle scelte dei singoli condomini e in relazione alle diverse percentuali di detrazione e limiti di spesa[6]; 4) se l’agevolazione è riconosciuta nell’ipotesi di interventi condominiali di rifacimento della facciata di un edificio a pianta irregolare, nel quale solo alcune delle facciate siano visibili dalla strada. Al riguardo, nella Risposta n. 296/E del 1° settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il Bonus facciate viene riconosciuto anche per tale fattispecie (facciata interna dell'edificio solo parzialmente visibile dalla strada), nel rispetto di tutte le condizioni previste per l’applicabilità del beneficio; 5) se l’agevolazione spetta in caso di rivestimento della facciata esterna con un prodotto innovativo, in sostituzione dei materiali tradizionali per il recupero ed il decoro della stessa, nonché per il consolidamento dei supporti murari. Il beneficio viene ammesso anche in questa ipotesi, come chiarito nella Risposta n. 319 dell’8 settembre 2020. * * * * * Infine, l’Agenzia delle Entrate, nelle diverse pronunce citate, ha ricordato che il D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 (cd. Rilancio) ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo della cessione del credito, estendendola, tra l’altro[7], anche al Bonus Facciate, ed ha introdotto anche la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto in detrazione e alla cessione, anche per lo sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore e da questi poi recuperato sotto forma di credito di imposta cedibile. Sia la cessione del credito che lo sconto sul corrispettivo introdotti dal D.L. Rilancio riguardano le spese sostenute nel 2020 e nel 2021. In particolare, va precisato che la cessione del credito è consentita anche nei confronti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione, senza limiti alle cessioni possibili. N.B. Le modalità attuative relative all'esercizio delle opzioni suddette sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847/2020[8].", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-09-10T14:39:38+02:00", "dateCreated": "2020-09-10T14:39:38+02:00", "dateModified": "2020-09-10T14:39:38+02:00" }
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