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title: "Superbonus al 110%. Risposte n. 499/E/2020 e n. 500/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate su lastrico solare di proprietà esclusiva e sul diritto del soggetto non residente. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T11:08:21+00:00"
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N. 281

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    29 Ottobre 2020

# Superbonus al 110%. Risposte n. 499/E/2020 e n. 500/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate su lastrico solare di proprietà esclusiva e sul diritto del soggetto non residente.

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RISPOSTA N. 499/E/2020 In particolare, nella Risposta n. 499/E/2020, l’Amministrazione finanziaria affronta l’ipotesi di un intervento condominiale eseguito dal proprietario di un’abitazione alla quale è accorpato, con un unico accatastamento ed un’unica rendita, il lastrico solare di proprietà esclusiva, a copertura dell’intero edificio. In relazione alla richiesta del condòmino che intende eseguire sul lastrico solare, a proprie spese, un intervento di isolamento termico, nonché l’istallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia chiedendo se tali opere siano ammesse all’Ecobonus al 110% (ai sensi dell’art.119, co.1, lett.a, e 5, del medesimo “Decreto Rilancio”), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: l’intervento di isolamento termico (come intervento condominiale “trainante”), nonché l’installazione dell’impianto fotovoltaico (come intervento “trainato”) sono entrambi agevolabili con l’Ecobonus al 110% (ai sensi dell’art.119, co.1, lett.a, e 5, del medesimo “Decreto Rilancio”), a condizione che l’assemblea condominiale autorizzi all’unanimità l'esecuzione dei lavori ed il sostenimento delle spese in via esclusiva; previa autorizzazione del condominio, per l’isolamento termico del lastrico solare il proprietario può beneficiare del Superbonus «per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale»[2]; la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici necessari ad ottenere il beneficio (l’intervento deve coinvolgere più del 25% della superficie disperdente lorda e deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, o la classe più alta) deve essere effettuata con riferimento all'intero edificio; per le spese sostenute per l'installazione dei pannelli solari per la produzione di energia elettrica, il Superbonus spetta entro il limite massimo non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto stesso. In caso di contestuale installazione del sistema di accumulo, opera un autonomo limite di spesa, pari ad ulteriori 48.000 euro (nel limite di 1000 euro limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità del sistema – cfr. anche la R.M. 60/E/2020); per i lavori di isolamento termico, le fatture relative alle spese sostenute dal condòmino ed i bonifici devono essere intestati al condominio e gli adempimenti ai fini della fruizione del Superbonus possono essere eseguiti sia dall’amministratore che dal proprietario del lastrico solare; per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, le fatture ed i bonifici devono essere intestati al singolo condòmino. Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’interessato può optare, in alternativa alla detrazione in forma diretta, per la cessione del credito o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo, secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020 (cfr. anche l’art.121 del “Decreto Rilancio”). RISPOSTA N. 500/E/2020 Nella Risposta n. 500/E/2020, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’Ecobonus potenziato al 110% ad un condòmino non residente, proprietario di un’unita immobiliare in un condominio nel quale verranno effettuati gli interventi agevolabili. In particolare, richiamando anche quanto precisato dalla C.M. 24/E/2020, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il condòmino può usufruire del beneficio mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-10-29T16:41:27+01:00", "dateCreated": "2020-10-29T16:41:27+01:00", "dateModified": "2020-10-29T16:41:27+01:00" }
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