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title: "Sismabonus al 110% e cambio di destinazione d’uso. Risposta AdE n. 538/E/2020. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T10:08:17+00:00"
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N. 304

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    13 Novembre 2020

# Sismabonus al 110% e cambio di destinazione d’uso. Risposta AdE n. 538/E/2020.

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In particolare, il caso di specie riguardava un intervento antisismico su una cascina posseduta da privati[1] (accatastata nella categoria C/2), che al termine dei lavori diverrà un immobile a destinazione residenziale unifamiliare, dotato di accesso autonomo e funzionalmente indipendente. L’istante ha chiesto, inoltre, se sia possibile usufruire, oltre al Sismabonus 110%, anche del cd. Bonus facciate [2], in relazione ad una parte esterna del fabbricato costituita da un muro antico in pietra, che non influenza l’edificio dal punto di vista termico. Al riguardo, richiamando i propri precedenti pronunciamenti di prassi[3], l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.538/E/2020 ha chiarito: che la congruità delle spese sostenute per l’intervento, anche per i singoli SAL, va calcolata in base ai «prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio (…) ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi»[4]. La tipologia di prezziario utilizzato ai fini della congruità dei costi deve essere indicata nell’allegato B del D.M. 58/2017; che, ai fini dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, il 30% del SAL deve essere calcolato in base all’importo complessivo delle spese riferite all'intero intervento, e non sul limite massimo di spesa agevolabile (pari a 96.000 euro nel caso di specie). In particolare, ai fini dell’asseverazione dei SAL, nell’Allegato 1 al D.M. 58/2017 deve essere indicato, per ogni SAL, sia il costo totale dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, sia il costo dei lavori corrispondenti al SAL oggetto dell’asseverazione; che le attestazioni (ivi compreso il possesso della polizza assicurativa del professionista, di importo almeno pari a 500.000 euro)[5] e le asseverazioni devono essere redatte in base agli allegati indicati nell’art.3, co.4-bis, del D.M.58/2017, sia di fini del Superbonus al 110%, sia per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura; B. che è possibile fruire del Sismabonus potenziato al 110% per le spese relative ad interventi antisismici che comportano anche il cambio di destinazione d'uso in abitativo dell'immobile oggetto dei lavori, purché tale circostanza risulti chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, ed a condizione che l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (cfr. anche la C.M. 19/E/2020); che, nell’ipotesi in cui l’istante intenda usufruire, per il recupero edilizio del muro esterno in pietra, del Bonus Facciate, occorre tener conto della particolarità che il recupero di tale porzione dell’edificio può essere considerata, ai fini del Sismabonus al 110%, come un costo strettamente collegato alla realizzazione dell’intervento agevolabile. Di fatto, quindi, l’istante può scegliere se usufruire separatamente del Bonus facciate, solo per le spese relative alla facciata interessata dal muro antico di pietra (tenendo separate le relative spese da quelle riferite ai lavori agevolabili con il Sismabonus al 110%)[6], ovvero se far rientrare anche tale intervento nel plafond della spesa massima (96.000 euro) del Sismabonus 110%. Inoltre, se l’interessato intende accedere ad entrambe le agevolazioni, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che questi deve fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi per cui si richiede il Bonus facciate, rispetto ai lavori agevolabili con il Sismabonus al 110%. Infatti l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 538/E/2020, ha ribadito che le due agevolazioni non sono cumulabili fra loro, se richieste per le medesime spese. In via generale, si osserva che il rifacimento della facciata conseguente ad un intervento cd. “trainante” da Sismabonus o da Ecobonus deve essere considerato come “accessorio” e, quindi, rientrante negli importi di spesa rilevanti ai fini del Superbonus.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2020-11-13T17:52:12+01:00", "dateCreated": "2020-11-13T17:52:12+01:00", "dateModified": "2020-11-13T17:52:12+01:00" }
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