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title: "Ammissione al Sismabonus acquisti se il rogito avviene entro il 31 dicembre 2021. Risposta Agenzia delle Entrate ad Interpello n. 515 del 2 novembre 2020."
date: 2020-11-20
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Ammissione al Sismabonus acquisti se il rogito avviene entro il 31 dicembre 2021. Risposta Agenzia delle Entrate ad Interpello n. 515 del 2 novembre 2020.

L’**Agenzia delle Entrate** con la **Risposta ad interpello n. 515 del 2 novembre 2020** - nella quale sono state affrontate **alcune questioni legate alla fruizione della detrazione per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche** di cui all’art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013[1], cd. “Sismabonus acquisti” anche nella forma “potenziata” introdotta dall’art. 119 del DL 34/2020[2] – ha chiarito che **è possibile beneficiare del “Sismabonus acquisti” solo per i rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2021**. Quindi, l’acquirente di unità immobiliari demolite e ricostruite in chiave antisismica può fruire della detrazione d’imposta solo se l’atto di acquisto è stato stipulato entro il periodo di vigenza dell’agevolazione.

 Si ricorda che il “Sismabonus acquisti”[3] è la detrazione (75% o 85% de prezzo di acquisto nell’ammontare massimo di 96.000 euro per unità) riconosciuta agli acquirenti di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi “antisismici” effettuati, tramite demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica ove consentite, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla fine lavori all’alienazione dell'immobile.

 **L'agevolazione**, che rientra nell’ambito applicativo del Sismabonus, **è in vigore dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021**.

 **La questione al centro dell’Interpello**, sottoposto dall’impresa di costruzioni all’Agenzia delle Entrate, **ha riguardato la possibilità, per l’acquirente, di fruire del “Sismabonus acquisti” sull’unità immobiliare ricostruita entro il 31 dicembre 2021, ma venduta successivamente**.

 In sostanza, la questione è se i 18 mesi che l’impresa di costruzione ha a disposizione per vendere gli immobili ricostruiti devono o meno rientrare nel termine di vigenza dell’agevolazione.

 Nella Risposta n. 515**, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per godere del “Sismabonus acquisti” entro il 31 dicembre 2021 deve necessariamente essere anche stipulato anche il rogito**. Motivo della precisazione è il tenore della norma che disciplina la durata del Sismabonus, di cui il “Sismabonus acquisti” è una declinazione, e che fa riferimento “**alle spese sostenute**” dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

   
 Nell’Interpello vengono poi forniti altri chiarimenti:

 
1. A)      **il “Sismabonus acquisti” è riconosciuto anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano la variazione** (cfr. circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020);
2. B)      considerato che l’art. 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR) che regolamenta il Bonus per le ristrutturazioni, costituisce la disciplina generale di riferimento del Sismabonus, in cui rientra il “Sismabonus acquisti”:

 
- **nel caso di acquisto, unitamente all'immobile anche di pertinenze** (nel caso di specie un box auto) **il limite massimo di spesa (euro 96.000) è unico;**
- **l’acquirente di immobili antisismici può anche accedere alla detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili** e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di intervento (cd. "bonus mobili"), in quanto i lavori effettuati rientrano tra gli interventi di recupero previsti dalla norma[4];

 C)         **anche la società immobiliare può fruire del “Sismabonus acquisti” per acquisto delle unità immobiliari quali beni strumentali destinati alla locazione, solo nella misura ordinaria**. A tal riguardo viene richiamata la RM 34/E del 2020 che ha definitivamente chiarito che si considerano agevolabili con Eco e Sismabonus anche "gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione". **Va sottolineato, tuttavia, che le imprese fruiscono di tali agevolazioni nella misura ordinaria e non nella misura potenziata prevista dall’art.119**del DL 34/2020 (cd. Rilancio). 


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**N.:** 312

