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title: "Imposta di bollo nelle gare pubbliche. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2021. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T12:15:51+00:00"
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N. 12

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    18 Gennaio 2021

# Imposta di bollo nelle gare pubbliche. Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2021.

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Infatti, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, «l'adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta»; la “manifestazione di interesse” che viene formulata dall’impresa dopo l’effettuazione, da parte della Stazione appaltante, di un’indagine di mercato volta ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare in seguito ad una procedura negoziata; anch’essa non rientra tra i documenti disciplinati dalla medesima Tariffa, parte prima; le “offerte economiche” non seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. anche la R.M. 96/E/2013)[1]. * * * * *&nbsp; N.B. Sotto il profilo, invece, dell’applicabilità dell’imposta di bollo sugli allegati ai contratti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che ai sensi dell’art.32, co.14-bis, del D.Lgs n.50/2016[2], "I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto". Per quel che riguarda i&nbsp;capitolati d’appalto oggetto dell’istanza d’interpello, la&nbsp;Risposta n. 7/E/2021 chiarisce&nbsp;che sugli stessi si applica&nbsp;l’imposta di bollonella misura di 16,00 euro per ogni foglio, tenuto conto che tali documenti disciplinano particolari aspetti del contratto (cfr. anche lo stesso art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972). Invece, per quel che riguarda gli allegati relativi ai grafici e disegni, l’Agenzia delle Entrate conferma che gliallegati di natura tecnica, quali glielaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici, in quanto elaborati tecnici redatti da un professionista, devono essere assoggettati all’imposta di bollo incaso d’uso[3],&nbsp;nella misura di&nbsp;0,52 europer ogni foglio o esemplare,&nbsp;con un minimo di 1 euro&nbsp;(cfr. l’art.28 della Tariffa, parte seconda, e l’art.3 co.3,&nbsp;del D.P.R. 642/1972)[4]. In merito, si osserva che nella risposta in commento, l’Agenzia indica 1 euro, come misura dell’imposta da applicare per ogni foglio o esemplare, quando invece il citato art.28 della tariffa, parte II (richiamato espressamente nel chiarimento), fissa a 0,52 euro per foglio, o esemplare, la misura dell’imposta da applicare su tali documenti tecnici (misura da coordinare con l’importo minimo di 1 euro, stabilito, in via generale, dall’art.3, co.3, del medesimo DPR 642/1972)[5]. N.B. Resta comunque fermo che&nbsp;la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità e validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’imposta.&nbsp; * * * * * Per completezza si ricorda, inoltre, che&nbsp;per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche[6],l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento[7]. Come chiarito nel passato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario&nbsp;dell’imposta di bollo si riferisce&nbsp;all'atto&nbsp;principale&nbsp;e&nbsp;a quelli,&nbsp;da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio,&nbsp;copia&nbsp;per la&nbsp;trascrizione&nbsp;e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione). N.B. Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt’oggi ancora da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto. In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine. La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)». Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’impostadi&nbsp;bolloin modoautonomo&nbsp;(ovvero&nbsp;oltre&nbsp;ai&nbsp;45 euro&nbsp;forfettari), nella misura di16 europer ogni foglio, ilcapitolato speciale, l’elencodei&nbsp;prezzi unitaried ilcronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto &nbsp;", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2021-01-18T17:51:04+01:00", "dateCreated": "2021-01-18T17:51:04+01:00", "dateModified": "2021-01-18T17:53:23+01:00" }
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