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title: "Sismabonus acquisti e Titolo abilitativo. Risposta Agenzia delle Entrate n. 97/E/2021."
date: 2021-02-19
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Sismabonus acquisti e Titolo abilitativo. Risposta Agenzia delle Entrate n. 97/E/2021.

L’**Agenzia delle Entrate** nella **Risposta n. 97/E dell’11 febbraio 2021** – fornita ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto l’**applicabilità del Sismabonus acquisti in una particolare fattispecie relativa alla demolizione di un immobile la cui ricostruzione, con aumento di volumetria**[1], viene effettuata sfruttando anche l’edificabilità di un’area confinante, ancora libera da manufatti, accorpata al terreno principale, in base alla normativa urbanistica del Comune – ha chiarito quanto segue.

 
- **Il Sismabonus acquisti spetta, in presenza di demolizione e ricostruzione anche con aumento di volumetria, a prescindere dalla motivazione del titolo abilitativo,** che può essere **rilasciato** ai sensi dell’**3, co.1, lett.d**, del D.P.R. 380/2001 (come “**ristrutturazione edilizia**”)[2], **ovvero** della **lett. e del medesimo co.1** (come “**trasformazione edilizia**”, nell’ambito della nuova costruzione)[3], ferma restando la condizione del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

 In sostanza, **quindi, l’Agenzia delle Entrate consente l’applicabilità del beneficio nell’ipotesi di utilizzo, in fase di ricostruzione, anche di un’area diversa rispetto a quella originaria**, sulla quale verrà edificata una porzione del nuovo fabbricato, tenuto conto che, nel caso di specie, l’**intero intervento** viene **eseguito** nell’ambito di un **piano di recupero comunale**[4].

 
- In fase di ricostruzione, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente»[5].

 
- **Il beneficio spetta anche nell’ipotesi di deposito tardivo presso gli uffici comunali dell’asseverazione di rischio sismico ante e post intervento, a condizione che tale adempimento avvenga entro la data del rogito di acquisto delle nuove unità ricostruite** (cfr. anche la stessa C.M. 19/E/2020).

 Sullo stesso tema è intervenuta anche la **Risposta n. 103/E dell’11 febbraio 2021**, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, anche al ricorrere delle condizioni previste per l’applicazione del Super Sismabonus acquisti al 110%[6], e nell’ipotesi di conclusione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nel corso del 2022, l’agevolazione spetta a condizione che «l'atto di acquisto relativo all'immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione».

 **In sostanza, alla luce della proroga dei Superbonus, ivi compresa la fattispecie relativa al Super Sismabonus acquisti al 110%, fino al 30 giugno 2022, nel caso di specie il beneficio è ammesso per i rogiti di acquisto delle nuove unità stipulati entro tale data**[7].


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**N.:** 66

