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title: "Agevolazioni “prima casa”. Risposta Agenzia delle Entrate n. 228/2021."
date: 2021-04-13
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Agevolazioni “prima casa”. Risposta Agenzia delle Entrate n. 228/2021.

L’**Agenzia delle Entrate** è intervenuta con la **Risposta n. 228 del 2 aprile 2021** in merito al caso di un **contribuente che** nel 2003 **aveva acquistato l'intera proprietà di un’abitazione, il 50% a titolo gratuito, tramite donazione, e il 50%, a titolo oneroso, beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e che** nel 2011 **dopo aver cambiato Comune di residenza aveva acquistato, sempre come “prima casa” una seconda abitazione, con l’impegno di cedere la prima entro l’anno.**

 L’istante interrogava l’Agenzia per sapere:

 
- se fosse possibile alienare entro l’anno solo il 50% dell'immobile pre-posseduto, ovvero la quota acquistata a titolo oneroso, conservando la proprietà del residuo 50%;
- se il 50% dell'immobile pre-posseduto, acquistato a titolo oneroso, potesse essere alienato a titolo gratuito tramite donazione.

 Ad entrambi i quesiti l’Agenzia ha risposto positivamente.

 Si ricorda che le condizioni di accesso ai benefici “prima casa” (IVA al 4% o registro al 2%) sono disciplinate dall’art.1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86[1] e riguardano:

 
- la natura dell’immobile (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9);
- l’ubicazione dell’abitazione, che deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto;
- la non titolarità esclusiva di altra abitazione nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare;
- la non titolarità, nemmeno per quote, di altra abitazione situata nel territorio dello Stato acquisita con i benefici “prima casa”.

 A tal riguardo **si ricorda che il comma 4-bis della Nota II-bis consente al contribuente già in possesso di un’abitazione acquistata come “prima casa”, di fruire del beneficio anche per l’acquisto di un nuovo immobile, purché egli si impegni ad alienare l'immobile pre-posseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato**.

 Questa norma, precisa l’Agenzia, va coordinata con la disciplina in materia di benefici “prima casa” per i trasferimenti derivanti da successione o donazione, che prevede:

 
- l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa nei trasferimenti di proprietà di case di abitazione non di lusso, ove ricorrano i requisiti “prima casa” (art.69, co.3 e 4, della legge 342/2000)[2];
- la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici “prima casa”, considerata la diversità dei presupposti (successione o donazione) che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato (cfr. la CM 44/E/2001).

 In base a queste premesse, in riferimento al caso prospettato l’Agenzia ha concluso che **il contribuente non decade dall’agevolazione se cede, anche a titolo gratuito, almeno il 50% dell'immobile preposseduto, cioè la quota acquistata a titolo oneroso**.

 In merito ai termini entro cui procedere occorre poi ricordare che il recente decreto cd. Milleproroghe DL 183/2020 ha prorogato sino al 31 dicembre 2021, la sospensione dei termini ai fini della fruibilità delle agevolazioni “prima casa” che ricominceranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.


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