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title: "Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “Decreto Rilancio”."
date: 2021-05-03
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “Decreto Rilancio”.

Il **MEF** con il **comunicato stampa n. 87/2021** ha annunciato che con una norma di prossima emanazione sarà **prorogato al 30 settembre 2021 p.v. il termine in scadenza al 30 aprile 2021 per il pagamento dell’IRAP non versata per errata applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.**

 La questione nasce dalle disposizioni del DL Rilancio DL 34/2020[1] che ha esonerato le imprese con ricavi o compensi non superiori a 250 mln di euro nel 2019, dal versamento del saldo IRAP per il 2019 e della prima rata di acconto per il 2020.

 La misura si applicava nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche” [2].

 A tal riguardo, l’art. 42-bis, comma 5 del DL cd. Agosto, aveva disposto che in caso di errata applicazione delle suddette disposizioni in relazione alla determinazione degli aiuti di stato, l'importo dell'imposta non pagato avrebbe dovuto essere versato entro il 30 aprile 2021 senza sanzioni né interessi.


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