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title: "Decreto Legge n. 77/2021 (c.d. Semplificazioni). Novità in materia di Superbonus 110%."
date: 2021-06-03
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Decreto Legge n. 77/2021 (c.d. Semplificazioni). Novità in materia di Superbonus 110%.

Dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri dello scorso 28 maggio, **è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 maggio 2021 il Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni: all.)**, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

 Il provvedimento, **in vigore dal 1° giugno**, introduce **importanti semplificazioni per l’applicazione del “Super-bonus.**

 In particolare si segnala la **norma che interviene positivamente sul tema delle verifiche di conformità urbanistica ed edilizia che, come è noto, ha rappresentato il maggior ostacolo nell’esecuzione di tali interventi (art. 33).** Gli interventi agevolabili con il Superbonus, ad esclusione unicamente di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici, **sono ora qualificati come manutenzione straordinaria e potranno essere realizzati tramite una Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA non è obbligatorio attestare lo stato legittimo ed eseguire le verifiche di conformità sia per gli edifici unifamiliari che per i condomìni ma sarà sufficiente indicare gli estremi del titolo iniziale che ha permesso la costruzione dell’edificio o che ha legittimato lo stesso (es. sanatoria, condono) e, in caso di un’immobile realizzato prima del 1967, una dichiarazione che attesta che è stato completato entro tale data**. La presenza di eventuali difformità sull’immobile non è più di ostacolo per l’accesso all’agevolazione fiscale e non ne comporta la decadenza che opera solo nei casi tassativamente indicati dall’articolo 33 del decreto (es. mancata presentazione CILA, mancata indicazione degli estremi del titolo edilizio o dichiarazione che l’immobile è ante 1967, opere diverse da quelle indicate dalla CILA, asseverazioni dei tecnici non veritiere). **Resta comunque impregiudicata la legittimità dell'immobile e cioè la presentazione della CILA non comporta nessun tipo di sanatoria per le eventuali difformità pregresse presenti nell’edificio.**


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**N.:** 163

