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title: "ISA e periodo d’imposta 2020. Circolare Agenzia delle Entrate 6/E/2021."
date: 2021-06-15
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# ISA e periodo d’imposta 2020. Circolare Agenzia delle Entrate 6/E/2021.

La **Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 4 giugno 2021** ha fatto il punto sulle **misure adottate nell’ultimo anno per adeguare gli ISA alle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19**, in un’ottica di semplificazione a favore delle imprese coinvolte, a cui si applica tale meccanismo di monitoraggio.

 I chiarimenti forniti nella C.M. 6/E/2021 riguardano, in linea generale, **tutti gli ISA applicabili nel periodo d’imposta 2020, ivi compreso quello per il settore delle costruzioni (ISA BG69U), approvato con decreto del MEF del 24 dicembre 2019, e che costituisce parte della dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021** (nel Modello ISA vanno indicati specifici dati economici, contabili e strutturali)[1].

 In particolare, **l’Amministrazione finanziaria, richiamando anche i propri precedenti chiarimenti** (cfr. da ultimo, la C.M. 17/E/2019) **ha fornito, tra le altre, indicazioni in merito a:**

 
- **interventi straordinari sugli ISA** dovuti all’emergenza sanitaria, con riferimento alle **nuove cause di esclusione**[2], alla **revisione ulteriore degli ISA**, ed ai cd. “**correttivi COVID-19**” (cfr. anche il D.M. 30 aprile 2021);

 
- **novità dei Modelli ISA**, che prevedono alcune semplificazioni. Nelle Istruzioni dei singoli ISA è presente un rinvio alle Istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica (cfr. anche il Provvedimento Prot. n.27762 del 31 gennaio 2020)[3].

 Al riguardo, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, l’Agenzia delle Entrate non ha richiesto nuove informazioni per l’applicazione della nuova metodologia sviluppata per tenere conto degli effetti della crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria;

 Ad esempio, in merito alla compilazione del “**quadro F - Dati contabili (Imprese)**” nelle relative istruzioni viene precisato che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non devono essere indicati in alcun rigo di tale quadro»[4].

 Sul tema, la C.M. 6/E/2021 ha precisato che per alcuni Modelli ISA (tra cui il Modello riferito all’ISA BG69U), è previsto un apposito **quadro E – Dati per la revisione**, con il quale vengono richieste ulteriori informazioni, utili alle evoluzioni degli ISA per le annualità future, al fine di garantire la costante aderenza di tale strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono.

 In merito, l’Agenzia delle Entrate specifica che «l’individuazione delle informazioni da inserire nei quadri E rappresenta un’attività delicata, frutto delle analisi svolte dall’Amministrazione Finanziaria in fase di aggiornamento di ciascun ISA e del costante confronto con le Organizzazioni di categoria presenti nella Commissione di esperti».

 Si ricorda infatti che, in accoglimento delle osservazioni formulate dall’ANCE in sede di approvazione dell’Indice sintetico per le costruzioni, **l’ISA BG69U, nel Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’ISA BG69U, Quadro E (“Dati per la revisione”) è stata prevista la variabile “Ammontare dei crediti verso le pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d’imposta”.**

 Al riguardo, nella C.M. 6/E/2021 viene ricordato che i soggetti esclusi dall’applicazione degli ISA, sono comunque tenuti alla presentazione del relativo Modello;

 
- **regime premiale**, per il quale l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 6/E/2021, **conferma**, per il periodo d’imposta **2020**, i **criteri di accesso** ai benefici **già definiti per il 2019, ivi compreso l’ulteriore**ed **alternativo criterio di calcolo**, basato sulla media dei livelli di affidabilità per il 2019 ed il 2020 (cfr. il Provvedimento 26 aprile 2021, Prot. n.103206).


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