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title: "Sismabonus al 110% per interventi antisismici e plurifamiliari. Limiti di spesa pertinenze. Risposta Agenzia delle Entrate n. 397/2021. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 185

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    25 Giugno 2021

# Sismabonus al 110% per interventi antisismici e plurifamiliari. Limiti di spesa pertinenze. Risposta Agenzia delle Entrate n. 397/2021.

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In particolare, in relazione all’ambito applicativo del Sismabonus al 110%[2], nella Risposta n. 397/2021 è stato ribadito, innanzitutto, che in caso di interventi volti alla riduzione del rischio sismico, non vengono richiamate le disposizioni[3], operanti invece per l’Ecobonus al 110%, in merito agli edifici unifamiliari ed alle unità “funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo” poste in edifici plurifamiliari. Ciò deriva dalla circostanza che, per gli immobili aventi tali caratteristiche, la valutazione di rischio sismico deve necessariamente interessare l’intera struttura dell’edificio, e non la singola porzione dello stesso (cfr. anche il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2 febbraio 2021 R.U. 031615)[4]. Di conseguenza, anche per gli immobili plurifamiliari composti da unità indipendenti, ai fini dell’accesso al Sismabonus al 110% valgono le regole dei “condomini”[5], sia per quel che riguarda l’aspetto soggettivo (con le modifiche operate dalle legge di Bilancio 2021 in caso di unico proprietario di più unità)[6] , sia sotto il profilo del limite di spesa agevolabile in caso di interventi “trainanti”, riguardanti l’intero edificio. Al riguardo, in presenza di unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo poste all’interno di edifici plurifamiliari, e dotati di pertinenze, la Risposta n. 397/2021 chiarisce che per il Sismabonus al 110%: opera la nuova definizione di “condominio”, che comprende anche l’edificio composto fino a quattro unità e posseduto da un medesimo soggetto, o in comproprietà da più persone fisiche. In tale ipotesi, «ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la legge di bilancio 2021»[7]. Ciò vuole dire, in sostanza, che in un edificio composto fino ad un massimo di quattro abitazioni, il Superbonus è riconosciuto all’unico proprietario/comproprietario delle stesse a prescindere dall’esistenza, o meno, di pertinenze nel medesimo immobile; il limite di spesa agevolabile per gli interventi “trainanti” è costituito dal numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze, al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio (cfr. la stessa Interrogazione n.5-05839/2021). Nel caso di specie, quindi, il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare deve essere moltiplicato per le sei unità che compongono il fabbricato, a condizione che tali unità siano parte del medesimo corpo di fabbrica. N.B. Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche per gli edifici posseduti da un unico proprietario, occorre verificare che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza (superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza superiore al 50%), e conferma l’esclusione dal Superbonus per le spese relative ad interventi "trainati" effettuati sulle singole unità non residenziali. In ogni caso, anche alla luce del chiarimento fornito nella Risposta n.397/2021, si ricorda che la normativa sul Superbonus prevede limiti di spesa massima diversi a seconda delle caratteristiche del fabbricato e della tipologia di intervento agevolabile (con l’Ecobonus, ovvero il Sismabonus al 110%). In merito, si riporta uno schema riepilogativo relativo ai limiti di spesa per gli interventi “trainanti” in presenza di pertinenze. limiti massimi di spesa (interventi “trainanti”) &nbsp; ecobonus 110% sismabonus 110% condominio* (limite di spesa per unità immobiliare)&nbsp;x&nbsp;(n. unità dell’edificio) -&nbsp;pertinenze incluse&nbsp;- &nbsp; (limite di spesa per unità immobiliare)&nbsp;x&nbsp;(n. unità dell’edificio) -&nbsp;pertinenze incluse&nbsp;- unifamiliare limite di spesa unico -&nbsp;pertinenze non rilevano&nbsp;- &nbsp; limite di spesa unico -&nbsp;pertinenze non rilevano&nbsp;- unità in plurifamiliare limite di spesa unico -&nbsp;pertinenze non rilevano&nbsp;- &nbsp; NO** * Ivi compresa l’ipotesi di possesso fino a 4 unità da un unico proprietario/comproprietà ** Ai fini del Sismabonus al 110% non opera il concetto di unità indipendente all’interno dell’edificio plurifamiliare e si deve configurare un condominio (cfr. le R. AdE 87/2021, 168/2021, e 397/2021). Per completezza, sempre per quel che riguarda i “lavori “trainanti”, si ricorda che ai fini della ripartizione delle spese in ambito condominiale, l’Amministrazione finanziaria ha fornito indicazioni precise a seconda che l’edificio condominiale sia, o meno, a prevalente destinazione residenziale (cfr., da ultimo, la C.M. 30/E/2020). In particolare, nell’ipotesi in cui la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia superiore al 50%, anche il condòmino, proprietario o detentore, dell’unità immobiliare non residenziale potrà beneficiare della detrazione con riferimento ai soli lavori “trainanti”. Qualora, al contrario, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore o uguale al 50%, il Superbonus sempre per lavori “trainanti” spetterà solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione. Al riguardo, si riporta lo schema seguente. spettanza superbonus per interventi “trainanti” condominio a prevalente destinazione residenziale (superficie complessiva delle abitazioni superiore al 50%) condominio&nbsp;non&nbsp;a prevalente destinazione residenziale (superficie complessiva delle abitazioni inferiore o uguale al 50%) proprietario unità residenziale SI SI proprietario unità non residenziale SI NO", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2021-06-25T17:11:14+02:00", "dateCreated": "2021-06-25T17:11:14+02:00", "dateModified": "2021-06-25T17:11:14+02:00" }
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