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title: "Bonus prima casa “under 36”. Circolare Agenzia delle Entrate 12/E/2021. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 297

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    27 Ottobre 2021

# Bonus prima casa “under 36”. Circolare Agenzia delle Entrate 12/E/2021.

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In particolare, tenuto conto che il regime fiscale di favore opera dal 26 maggio 2021, la C.M. 12/E/2021 chiarisce che verrà valutata caso per caso l’esclusione da sanzioni nell’ipotesi in cui vengano riscontrate «condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti» prima della pubblicazione della Circolare. L’Agenzia delle Entrate affronta i seguenti aspetti, di seguito illustrati:&nbsp; soggetti ammessi Possono accedere ai benefici fiscali i&nbsp;soggetti&nbsp;che: non abbiano compiuto 36 anni di etànell’annoin cui avviene l’atto di&nbsp;acquisto&nbsp;della&nbsp;prima casa. Relativamente a questo requisito, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi; abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, ai sensi del DPCM 159/2013. Al riguardo, la C.M. 12/E/2021 chiarisce che l’ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare[1]. Inoltre, viene specificato che in fase di stipula dell’atto il beneficiario deve dichiarare sia di avere un ISEE non superiore a 40.000 euro, sia di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU[2]&nbsp;presentata dal contribuente. tipologia dei contratti d’acquisto Sono agevolabili gli atti di acquisto a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione dell’immobile “non di lusso”, da destinare a prima casa, ivi comprese le pertinenze (acquistabili anche con atto separato)[3] Viene, altresì, confermato che le&nbsp;abitazioni “di lusso”&nbsp;(categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) sono&nbsp;escluse&nbsp;dai benefici fiscali. Sotto tale profilo, la C.M. 12/E/2021 chiarisce che ai fini della qualifica come “non di lusso” dell’abitazione acquistata occorre riferirsi alle relative categorie catastali[4].&nbsp; benefici fiscali Viene chiarito che&nbsp;anche nell’ambito della disciplina del&nbsp;bonus&nbsp;“under 36” occorre il rispetto dei cd. “requisiti prima casa”, stabiliti dalla nota II-bis, dell’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986[5], e che sul tema si rendono applicabili i chiarimenti forniti negli anni dalla medesima Amministrazione finanziaria (cfr., ad esempio, le C.M. 19/E/2001, 38/E/2005 e 2/E/2014). N.B. Le agevolazioni fiscali per gli “under 36” consistono nel seguente regime di favore: per gliatti soggetti ad imposta di registro(acquisti da privati, ovvero da impresa in caso di esenzione da IVA):&nbsp;esenzione&nbsp;da questa imposta e dalle imposte ipotecaria e catastale. Sono, invece, esclusi dall’esenzione i preliminari di compravendita, mediante i quali non viene trasferita la proprietà, ma unicamente l’obbligo di concludere il contratto definitivo. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, la tassazione del preliminare ai fini dell’imposta di registro resta quella ordinaria, sia per l'atto (euro 200), che per gli acconti (3%) e per la caparra (0,50%). Tuttavia, in presenza di caparra o di acconti, sussiste per il contribuente la facoltà di recuperare le relative imposte, con richiesta di rimborso da presentare entro tre anni dalla data di registrazione del rogito, nell’ipotesi in cui quanto versato risulti di importo superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo (cfr. anche la recente&nbsp;Risposta&nbsp;n. 650 del 1° ottobre 2021). Sempre in conformità con il regime agevolativo collegato all’acquisto della “prima casa”, la C.M. 12/E/2021 chiarisce che&nbsp;non sono dovute&nbsp;l’imposta di bollo, i&nbsp;tributi speciali&nbsp;catastali&nbsp;e le&nbsp;tasse ipotecarie; per gli atti soggetti ad IVA: credito d’imposta di ammontare pari all’IVA applicata sul corrispettivo d’acquisto, con aliquota del 4% (trattandosi di prima casa)[6]. In tal caso, la C.M. 12/E/2021 chiarisce che oltre al credito d’imposta viene riconosciuta anche l’esenzione dalle imposte d’atto (registro ed ipo-catastali), che sarebbero dovute in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate conferma che il&nbsp;credito d’imposta&nbsp;può essere&nbsp;portato in diminuzione&nbsp;dalle&nbsp;imposte di registro,&nbsp;ipotecaria,&nbsp;catastale, nonché dalle&nbsp;imposte sulle successioni&nbsp;e&nbsp;donazioni&nbsp;dovute sugli&nbsp;atti&nbsp;e sulle denunce&nbsp;presentati&nbsp;dopo&nbsp;la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in compensazione[8],&nbsp;o ancora&nbsp;in diminuzione&nbsp;dall’IRPEF&nbsp;dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. In quest’ultima ipotesi, il credito di imposta può essere fatto valere o nella dichiarazione dei redditi del primo periodo d’imposta successivo all’acquisto, ovvero nella dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni sulla corretta indicazione circa l’utilizzo del credito d’imposta nel già nel modello Redditi PF, relativo al periodo d’imposta 2021. A differenza di quanto chiarito ai fini degli atti di acquisto sottoposti ad imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate specifica che per i&nbsp;rogiti assoggettati ad IVA&nbsp;resta ferma&nbsp;l’applicabilità&nbsp;dell’imposta di bollo, dei&nbsp;tributi speciali catastali&nbsp;e delle&nbsp;tasse ipotecarie; per entrambe le tipologie di atti d’acquisto(soggetti a registro o ad IVA), l’esenzionedall’imposta&nbsp;dello&nbsp;0,25% sul finanziamento&nbsp;per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.&nbsp; N.B. Al riguardo, l’Agenzia affronta anche l’ipotesi dell’acquisto congiunto dell’abitazione, specificando che i benefici fiscali sono attribuiti, pro quota, ai soli soggetti che hanno i requisiti richiesti (ad esempio in presenza di due coniugi di età diverse, il bonus spetta solo a quello che è “under 36” e con ISEE al di sotto di 40.000 euro). durata del beneficio Le agevolazioni si applicano agli&nbsp;atti&nbsp;stipulati nel&nbsp;periodo compreso&nbsp;tra la data di entrata in vigore del&nbsp;D.L. Sostegni-bis&nbsp;(26 maggio 2021) ed il&nbsp;30 giugno 2022. decadenza L’Agenzia delle Entrate si sofferma, altresì, sull’ipotesi di decadenza dai benefici fiscali (per mancanza dei requisiti o per la stipula dell’atto oltre il termine del 3o giugno 2022), al verificarsi della quale, sempre in conformità con la disciplina stabilita ai fini dell’acquisto della “prima casa”, vengono recuperate le maggiori imposte dovute, e vengono applicati gli interessi e le sanzioni. Al riguardo, viene ulteriormente chiarito che in mancanza dei requisiti o di decadenza dal&nbsp;bonus&nbsp;“under 36”, se l’atto è sottoposto ad imposta di registro, l’acquirente può comunque chiedere l’applicazione della regola del “prezzo-valore” (registro calcolato sul valore catastale dell’immobile, a prescindere dal corrispettivo)[8]. In via cautelativa, l’Agenzia delle Entrate consiglia di optare comunque per tale possibilità al momento del rogito, anche se in tale fase si usufruisca dell’esenzione dall’imposta di registro.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2021-10-27T17:33:30+02:00", "dateCreated": "2021-10-27T17:33:30+02:00", "dateModified": "2021-10-27T17:33:30+02:00" }
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