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title: "Ammissibilità dell’Ecobonus per beni merce e del Bonus edilizia per l’acquisto di case ristrutturate. Risposta Agenzia delle Entrate n. 769 del 10 novembre 2021."
date: 2021-11-19
categories:
  - name: "Fiscalità"
    url: "https://www.ancepadova.it/fiscalita.md"
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# Ammissibilità dell’Ecobonus per beni merce e del Bonus edilizia per l’acquisto di case ristrutturate. Risposta Agenzia delle Entrate n. 769 del 10 novembre 2021.

Con la **Risposta n. 769 del 10 novembre 2021** dell’**Agenzia delle Entrate** è stato ribadito quanto già anticipato con la Risposta n. 437 dello scorso 24 giugno 2021 in un caso analogo, in merito alla possibilità che:

 
- **l’impresa di costruzione fruisca della detrazione IRES** (Ecobonus “ordinario” art.14 del DL 63/2013 – legge 90/2013) **sui costi riferibili ai lavori di risparmio energetico;**
- **l’acquirente della singola abitazione** posta all’interno dell’edificio ristrutturato **fruisca della detrazione IRPEF per l’acquisto di case ristrutturate** (art.16-bis, co.3, del TUIR-DPR 917/1986) **che, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (salvo ulteriore proroga), è pari al 50% di un importo forfettario corrispondente al 25% del corrispettivo d’acquisto, da assumere entro un massimo di 96.000 euro.**

 Va ricordato che per fruire dell’incentivo, la cessione deve avvenire entro 18 mesi dal temine dei lavori sull’intero fabbricato e che gli interventi eseguiti devono essere qualificati, dal punto di vista edilizio, come restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, rispettivamente, lett.c-d, DPR 380/2001).

 Nella risposta **l’Agenzia ricorda quanto già chiarito nella RM 34/E/2020, in merito al fatto che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica e sismica, spettano ai titolari di reddito d'impresa a prescindere dalla qualificazione dell’immobile oggetto dei lavori come “strumentale”, “merce” o “patrimoniale”.**

 Le due detrazioni, Bonus Ristrutturazioni a favore dell’acquirente ed Ecobonus a favore dell’impresa, sono compatibili in quanto calcolate su componenti diverse, la prima sul prezzo di vendita che è influenzato da una serie di valori che vanno oltre il mero costo di costruzione (ad es. l’andamento del mercato, l’ubicazione, la misura e la tipologia dell’immobile), la seconda esclusivamente sul costo sostenuto per gli interventi di efficientamento energetico determinato “analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati”.

 **N.B.** **La combinazione delle due detrazioni non comporta elusione fiscale e non richiede la necessità di scomputare dal prezzo di vendita, il costo degli interventi di riqualificazione energetica sostenuti dall’impresa che ha poi fruito del beneficio.**

 Tale pronuncia si aggiunge a quella già fornita nella Risposta 70/E/2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate, **in pieno accoglimento della tesi Ance**, aveva ammesso la compatibilità tra l’Ecobonus spettante ad un’impresa di costruzione che demoliva e ricostruiva un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, e il cd Sismabonus acquisti al 110% per le persone fisiche acquirenti delle nuove unità ricostruite in chiave antisismica.


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