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title: "Superbonus e bonus edilizi ordinari. Risposte Telefisco e FAQ Agenzia delle Entrate. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T12:13:46+00:00"
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N. 48

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    03 Febbraio 2022

# Superbonus e bonus edilizi ordinari. Risposte Telefisco e FAQ Agenzia delle Entrate.

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In particolare, vengono forniti chiarimenti in relazione alla modifica, introdotta dal 1° gennaio 2022, della legge di Bilancio, che esclude l’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese in presenza di interventi eseguiti in regime di edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, ad eccezione del&nbsp;Bonus facciate. In una FAQ l’Agenzia risolve la questione relativa alla decorrenza di tale&nbsp;nuova disposizione, precisando che questa opera per le&nbsp;comunicazioni&nbsp;relative all’opzione&nbsp;per&nbsp;sconto in fattura/cessione del credito&nbsp;trasmesse dal 1° gennaio 2022. N.B. Pertanto, in presenza di lavori in edilizia libera, o di importo inferiore a 10.000 euro, nel caso di&nbsp;spese sostenute, anche mediante&nbsp;sconto in fattura, nel mese di&nbsp;dicembre 2021&nbsp;(ossia prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022), e di&nbsp;invio della comunicazione di opzione a gennaio 2022,&nbsp;l’obbligo&nbsp;di presentare la&nbsp;congruità dei costi ed il visto di conformità&nbsp;è escluso. Sul tema viene, altresì, specificato che per usufruire del&nbsp;Bonus facciate&nbsp;nelle modalità sconto in fattura/cessione del credito, la&nbsp;congruità dei costi ed il visto di conformità sono sempre obbligatori,&nbsp;a prescindere&nbsp;dalla circostanza che l’intervento&nbsp;sia&nbsp;eseguito&nbsp;in&nbsp;edilizia libera,&nbsp;o&nbsp;sia&nbsp;di importo complessivo&nbsp;non superiore a 10.000 euro. L’Amministrazione finanziaria&nbsp;si sofferma, poi, su&nbsp;ulteriori aspetti, sempre in merito alle&nbsp;nuove regole in tema di opzione per sconto in fattura/cessione del credito, relative alla&nbsp;congruità dei costi ed al visto di conformità, e: conferma chei prezzari DEI, richiamati dal Decreto MISE 6 agosto 2020, possono essereutilizzati&nbsp;ai fini della&nbsp;congruità dei costi&nbsp;per lo sconto in fattura e per la cessione del credito,&nbsp;anche&nbsp;per usufruire del&nbsp;Sismabonus&nbsp;110% ed ordinario, del&nbsp;Bonus facciate&nbsp;e del&nbsp;Bonus edilizia.&nbsp;La disposizione, introdotta dalla legge di Bilancio 2022, ha natura interpretativa, ed&nbsp;ha, quindi,&nbsp;efficacia retroattiva.&nbsp;La disposizione si applica, cioè, anche con riferimento ai contratti in corso al 1° gennaio 2022; chiarisce che in caso diacquisto di box di nuova costruzione,&nbsp;agevolabilecon il&nbsp;Bonus edilizia&nbsp;al 50%, lo&nbsp;sconto in fattura, operante per i&nbsp;rogiti&nbsp;stipulati&nbsp;dal&nbsp;1° gennaio 2022, viene riconosciuto anche per gli&nbsp;acconti, versati a decorrere dalla medesima data; consente l’applicabilità del&nbsp;Bonus ediliziaal&nbsp;50%nelle&nbsp;modalità&nbsp;di&nbsp;sconto&nbsp;in&nbsp;fattura/cessione del credito&nbsp;nell’ipotesi di un intervento di manutenzione straordinaria, comprendente anche&nbsp;l’installazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore. In particolare, per l’installazione di impianti che rientrano nell’ambito applicativo della Legge 10/1991, l’Agenzia delle Entrate ammette l’applicabilità del&nbsp;Bonus edilizia, nelle forme dello sconto in fattura e della cessione del credito in via autonoma, come manutenzione straordinaria, a prescindere dalla realizzazione di ulteriori lavorazioni edili così qualificate a livello urbanistico; specifica che la percentuale del30% dei lavori, relativa agliedifici unifamiliari, che consente, se raggiunta&nbsp;entro&nbsp;il&nbsp;30 giugno 2022, di usufruire del&nbsp;Superbonus&nbsp;fino al&nbsp;31 dicembre 2022,&nbsp;si riferisce&nbsp;all’intervento&nbsp;considerato&nbsp;nel suo&nbsp;complesso, ivi comprese le lavorazioni sulle quali il “110%” non si applica (cfr. anche la Risposta n.791/2021); chiarisce, in presenza di interventi di&nbsp;eliminazione delle barriere architettoniche, che se questi sono “trainati” da lavori di&nbsp;efficientamento energetico, il&nbsp;limite di spesa è pari a 96.000 euro, importo che si aggiunge ai limiti di spesa stabiliti per ciascuno dei lavori “trainanti” da&nbsp;Ecobonus. Invece, se la&nbsp;rimozione delle barriere è “trainata”&nbsp;da un&nbsp;intervento antisismico,&nbsp;opera un unico limite di spesa di 96.000 euro,&nbsp;sia per i lavori “trainanti” da&nbsp;Sismabonus, che per quelli “trainati” sulle barriere architettoniche; conferma che, anche per gli&nbsp;interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche, sono&nbsp;ammessilo&nbsp;sconto in fatturae la&nbsp;cessione del credito&nbsp;(dal 1° gennaio 2022); conferma che se il beneficiario trasmette ilModello 730 precompilatoin via&nbsp;autonoma, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, per usufruire del&nbsp;Superbonus&nbsp;non è necessaria l’apposizione, sullo stesso, del&nbsp;visto di conformità. Ciò vale&nbsp;anche se, nel Modello precompilato ricevuto, siano stati&nbsp;modificati&nbsp;i dati relativi alle spese ammesse al&nbsp;Superbonus, prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate; chiarisce che, in caso difruizione diretta del&nbsp;Superbonusin dichiarazione&nbsp;(Modello Redditi), le&nbsp;spese&nbsp;relative al&nbsp;visto di conformità&nbsp;ai fini del “110%” possono essere&nbsp;detratte autonomamente,&nbsp;a condizione che&nbsp;vengano&nbsp;tenute separate&nbsp;rispetto&nbsp;a&nbsp;quelle necessarie&nbsp;per ottenere il&nbsp;visto&nbsp;sull’intera&nbsp;dichiarazione, nei casi previsti dalla normativa. La separata indicazione dei costi sostenuti per il visto di conformità relativo al&nbsp;Superbonus&nbsp;deve risultare nella fattura emessa dal professionista (come documento giustificativo della spesa).", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2022-02-03T16:08:44+01:00", "dateCreated": "2022-02-03T16:08:44+01:00", "dateModified": "2022-02-03T16:08:44+01:00" }
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