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title: "Incentivi alla “valorizzazione edilizia” (Legge n. 58/2019) nell’acquisto di un fabbricato. Sussistenza anche in caso di vendita di una singola unità prima dei lavori. Risposta Agenzia delle Entrate ad Interpello n. 94/2022. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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date: "2026-06-05T09:58:38+00:00"
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N. 102

  [Fiscalità](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/fiscalita)    25 Marzo 2022

# Incentivi alla “valorizzazione edilizia” (Legge n. 58/2019) nell’acquisto di un fabbricato. Sussistenza anche in caso di vendita di una singola unità prima dei lavori. Risposta Agenzia delle Entrate ad Interpello n. 94/2022.

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Risposta Agenzia delle Entrate ad Interpello n. 94/2022.", "description": "L’Agenzia delle Entrate con l’allegata&nbsp;Risposta ad Interpello n. 94 del 4 marzo 2022&nbsp;– resa ad una società che aveva acquistato un fabbricato fruendo degli “incentivi alla valorizzazione edilizia” di cui all’art.7 del D.L. 34/2019 (cd “Decreto crescita”, convertito dalla Legge 58/2019), consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro e delle ipo-catastali in misura fissa (200 euro ciascuna) a condizione che, entro i successivi 10 anni, il fabbricato sia oggetto di riqualificazione e vendita – ha affermato la sussistenza degli incentivi anche nell’ipotesi di cessione di una sola unità, prima dell’avvio dei lavori di recupero dell’intero immobile. Determinanti, per non perdere l’agevolazione, sono due circostanze: l’impegno dell’impresa a effettuare anche sull’unità venduta gli interventi di valorizzazione e la ridotta superficie lorda della stessa rispetto all’intero edificio acquistato con l’agevolazione. La società si era rivolta all’Amministrazione finanziaria per sapere se la rivendita di una delle unità immobiliari presenti nel fabbricato, prima dell’avvio dei lavori di recupero che lo riguardano, determinasse la decadenza dalla tassazione agevolata, precisando che la cessione dell’unità avveniva contestualmente alla stipula, tra impresa e acquirente dell’unità, di un contratto di appalto per la realizzazione dei lavori richiesti dalla normativa. Sul punto l’Agenzia ha ripercorso la disciplina normativa e ricordato che l’incentivo della cd. “valorizzazione edilizia” riconosceva, sino al 31 dicembre 2021, le imposte di registro, ipotecaria e castale in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Queste ultime, entro i 10 anni successivi, avrebbero provveduto alla realizzazione di interventi di recupero incisivo, anche con demolizione e ricostruzione, eventualmente con variazione volumetrica, e alla vendita di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, che avrebbe dovuto essere ricostruito o riqualificato secondo la normativa antisismica ed energetica (con classe NZEB, o A o B). Nel valutare la disciplina, l’Agenzia ha posto l’accento sul fatto che l’agevolazione presupponeva che la condizione legata alla rivendita dell’edificio avvenisse in un momento successivo rispetto all’intervento di valorizzazione edilizia. Tuttavia, nell’esaminare il caso specifico che, invece, prevedeva la rivendita della singola unità immobiliare facente parte del fabbricato prima dell’avvio dei lavori,&nbsp;l’Agenzia ha escluso la decadenza dal beneficio&nbsp;in base a due considerazioni: lastipula,contestualmente&nbsp;alla&nbsp;vendita,&nbsp;di un&nbsp;contratto di appalto&nbsp;tra&nbsp;l’acquirente&nbsp;e&nbsp;l’impresa&nbsp;per&nbsp;la realizzazione, sull’unità ceduta, degli interventi di valorizzazione&nbsp;richiesti dalla disciplina agevolativa, con divieto di cedere o subappaltare il contratto o di avvalersi di altre ditte per l’esecuzione delle opere; la&nbsp;ridotta superficie lorda dell’unità vendutarispetto alle dimensioni dell’intero fabbricato. Entrambe queste considerazioni garantiscono, a parere dell’Agenzia, il rispetto della finalità sottesa alla norma agevolativa, di consentire un processo di rigenerazione urbana tramite interventi di sostituzione edilizia, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste. La pronuncia è intervenuta su un’agevolazione di particolare interesse per il settore, poiché, fintanto che è stata in vigore (fino alla fine del 2021), ha consentito di realizzare concretamente operazioni complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, altrimenti bloccate dal prelievo espropriativo a carico proprio della fase iniziale d’acquisto del fabbricato vetusto, energivoro e ormai inidoneo all’uso. Quindi, proprio nell’ottica di favorire processi di rigenerazione urbana in chiave energetica ed antisismica, l’Ance ha avviato tutte le più opportune iniziative per una riapertura dei termini del beneficio fiscale, almeno sino al 2024.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2022-03-25T17:14:00+01:00", "dateCreated": "2022-03-25T17:14:00+01:00", "dateModified": "2022-03-25T17:14:00+01:00" }
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